F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Angelo FOGAGNOLO / A.C. MERATE ( 189/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Angelo FOGAGNOLO / A.C. MERATE
( 189/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 7 giugno 2010 l’Avv. Angelo Di Pasquale legale dell’allenatore dilettante signor
Angelo Fogagnolo, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento,sostiene che il tecnico
Angelo Fogagnolo ha prestato la propria attività di allenatore in seconda della A.C. Merate
partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.
Nel ricorso il legale del tecnico chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Merate di
corrispondere al signor Angelo Fogagnolo l’importo complessivo di € 24.536,00
(ventiquattromilacinquecentotrentasei/00) così determinato: € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/
00) “quale allenatore della società”, € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) per spese
dettagliate in un allegato al ricorso ed € 5.716 (cinquemilasettecentosedici/00) per ulteriori spese
descritte nella narrativa del ricorso stesso. Vengono allegate n. 4 dichiarazioni (tre di alcuni
giocatori ed una di un dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sino al marzo 2009), tali
dichiarazioni sono identiche e variano solo i nominativi e le date, in detti documenti si afferma che
il signor Angelo Fogagnolo ha partecipato a “quasi tutte le partite di campionato disputate in qualità
di allenatore in seconda” e poi vengono indicate quattro partite in cui il signor Angelo Fogagnolo
era in panchina come allenatore.Viene altresì prodotta una serie di appunti scritti a mano confusi e
difficilmente decifrabili in cui vengono riportati importi relativi a spese effettuate per la società
senza allegare alcun documento o ricevuta a giustificazione di detti esborsi.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13 luglio 2010 ricevuta il 17 successivo, ha
invitato la A.C. Merate a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente
alle stesse.
Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax ha
comunicato che presso di loro “non è stato depositato” alcun accordo economico tra la società A.C.
Merate ed il signor Angelo Fogagnolo.
Con raccomandata del 24 luglio 2010 la A.C. Merate, tramite il proprio legale, prende atto di aver
ricevuto sia il ricorso del signor Angelo Fogagnolo, sia la raccomandata del Segretario del Collegio.
Al riguardo l’ A.C. Merate fa presente che:
“non ha mai intrattenuto alcun rapporto con il signor Angelo Fogagnolo bensì con Carlo
Fogagnolo ed in ogni caso tutte le pretese del ricorrente sono prive di fondamento e non
potranno essere accolte”;
come confermato dalle dichiarazioni allegate al ricorso “il signor Angelo Fogagnolo non è mai
stato allenatore dell’A.C. Merate, ma semplicemente l’allenatore in seconda della prima squadra
[…] per il quale mai è stato incaricato dalla società”;
l’ A.C. Merate ha firmato un contratto quale allenatore in seconda della prima squadra con il
signor Carlo Fogagnolo ed al riguardo allega copia dell’accordo economico regolarmente
sottoscritto con quest’ultimo in data 1° agosto 2008 e copia di lettera di trasmissione del 28
novembre 2008 della sua tessera federale quale allenatore in seconda della prima squadra.
Il signor Angelo Fogagnolo, sempre per il tramite del suo legale, contro deduce a sua volta con
argomentazioni analoghe a quelle riportate nel ricorso iniziale, ma nulla precisa sulla circostanza
che la società ha disconosciuto di aver sottoscritto qualsiasi tipo di accordo con Angelo Fogagnolo
ma di averlo fatto con Carlo Fogagnolo che peraltro si è dimesso prima della scadenza dell’accordo
e per questo motivo ha percepito esclusivamente € 6.155,00 (seimilacentocinquantacinque/00)
contro i € 14.000,00 (quattordicimila/00) previsti.
Il Collegio dall’esame della documentazione fatta pervenire e da accertamenti effettuati rileva che il
signor Angelo Fogagnolo non risulta essere mai stato registrato nell’archivio organico del Settore
Tecnico Federale inoltre rileva che le ulteriori spese richieste dal ricorrente, oltre che non
sufficientemente ed adeguatamente documentate, non possono essere prese in considerazione in
questa sede, infatti costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega
Nazionale Dilettanti esclusivamente “l’inosservanza da parte delle società degli accordi scritti”
relativi ad un eventuale “premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico”
concordati con un tecnico nei “limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti
in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio”
P.Q.M.
Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso del signor Angelo Fogagnolo per difetto di legittimazione
attiva non rivestendo quest’ultimo la qualifica di allenatore.
La presente delibera è inappellabile
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