F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Giovanni ODDO / A.S.D. CAPO d’ORLANDO ( 192/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Giovanni ODDO / A.S.D. CAPO d’ORLANDO ( 192/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI Con ricorso del 15 giugno 2010 l’allenatore di Base Oddo Giovanni,legalmente rappresentato dall’Avv.Pietro Alosi a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato riportato a margine del presente atto, adisce a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D.Capo d’Orlando,partecipante al campionato regionale siciliano di Eccellenza, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.11.500,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 12 novembre 2009, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica per i viaggi da lui sostenuti dalla sua residenza in Palermo al campo sportivo di Capo d’Orlando,sede di allenamenti e gare.Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi maturati e maturandi. A sostegno della sua richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la A.S.D.Capo d’Orlando dove si conviene che la società all’assunzione del tecnico Oddo Giovanni quale allenatore responsabile della sua prima squadra gli riconosce la somma di € 11.500,00 da pagarsi in 4 rate così suddivise: €.2.800,00 al 20 dicembre 2009,€. 2.800,00 al 20 febbraio 2010, €.3.000,00 al 30 aprile 2010 ed €. 2.900,00 al 30 giugno 2010. Nell’accordo è previsto anche un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dall’allenatore nei suoi viaggi tra la sua residenza ed il campo da gioco della società per allenamenti e gare nonché eventuali spese autostradali debitamente documentate. Nel ricorso il tecnico certifica le spese di indennità chilometrica quantificando i viaggi effettuati,la distanza chilometrica dalla sua sede al campo di gioco ed il numero degli allenamenti e gare sostenuti con una spesa complessiva di €.6.432,00.A questa cifra aggiunge altri €.1.478,40 quali spese autostradali. Chiede pertanto che il Collegio obblighi la società A.S.D.Capo d’Orlando al pagamento a suo favore della cifra totale di €.19.410,00. Copia del presente ricorso viene inviato alla controparte,come attestato dalla ricevuta della raccomandata allegata agli atti. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 13 luglio 2010 invita la A.S.D.Capo d’Orlando a produrre le proprie controdeduzioni e nel contempo il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni. In data 19 luglio 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale Sicilia conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone parere positivo e copia del medesimo. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato inoltre che la società nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Giudica infatti legittimo quanto richiesto dal tecnico in merito al pagamento del premio di tesseramento concordato,mentre per quanto riguarda il rimborso delle spese valuta inesatto il conteggio dei mesi calcolati nel ricorso in quanto le sue prestazioni di allenatore iniziano,come da dichiarazione riportata sull’accordo, il giorno 12 novembre 2009 con termine al 30 giugno 2010 per un totale di mesi inferiore a quanto dichiarato dal reclamante. Inoltre la sua richiesta di rimborso della spese autostradali non può essere accettata poiché non giustificata da relativa documentazione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso del tecnico Oddo Giovanni e obbliga la società A.S.D.Capo d’Orlando al pagamento a suo favore della somma di €.11.500,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.78,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 6.110,40 a titolo di rimborso delle spese di indennità chilometrica per i viaggi sostenuti per un totale complessivo di €. 17.688,40, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it