F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Gerardo BOCCHINO / A.S.D. BASSIANO (193/90) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Andrea FRANCHINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Gerardo BOCCHINO / A.S.D. BASSIANO (193/90) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 1/06/2010, l’allenatore Gerardo Bocchino ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. BASSIANO nella stagione sportiva 2009/2010 con l’incarico di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di promozione laziale e di aver raggiunto un accordo economico quale premio di tesseramento di euro 9000,00 (novemila/00) in data 3/09/2009, suddiviso in dieci rate. Nel ricorso l’allenatore lamenta il mancato pagamento di tale accordo, nonostante il 13/05/10 abbia invitato alla Società un sollecito reclamante i ratei scaduti. In data 20/05/2010, l’Avv. Domenico Sulpizi con studio in Latina, in nome della Società (anche se manca delega firmata) riferisce al C.R. LAZIO che il suo assistito ha provveduto al pagamento di Euro 8000,00 (ottomila/00) prestando integrale adempimento agli accordi trasfusi nella scrittura privata del 3/09/09. Inoltre, secondo l’avvocato Sulpizi, risulta chiaramente inadempiente il comportamento dell’allenatore che rassegna le dimissioni a mezzo stampa, provocando “grave nocumento” economico alla Società. Il 18/06/10 ribadisce quanto affermato al C.R. LAZIO, alla Commissione Vertenze Economiche e solo su segnalazione della Segreteria di questo Collegio, il 7/07/10 viene inviata copia anche all’allenatore Bocchino. Il 19/07/10 la Segreteria di questo Collegio richiedeva al C.R. LAZIO, l’avvenuto deposito dell’accordo economico, che risultava depositato in data 7/09/09. L’Allenatore,il 27/09/10 respingeva il contenuto delle note dell’Avv. Sulpizi e conferma integralete la richiesta avanzata precedentemente, producendo in allegato copie delle distinte di gare ufficiali che ne testimoniano la presenza alla guida della squadra nel periodo contestato dalla Società. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la A.S.D. BASSIANO al pagamento a favore del l’allenatore Gerardo Bocchino della somma di euro 9000,00 (novemila/00) al saldo del premio di tesseramento. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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