F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Giovanni GIORGIANNI / A.S. CITTA’ di MONFORTE (198/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Giovanni GIORGIANNI / A.S. CITTA’ di MONFORTE
(198/90)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 20/06/2010, l’allenatore di Base UEFA B GIORGIANNI Giovanni, regolarmente
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli
venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S. Città di Monforte, della somma di €.
5.000,00 pattuiti per la stagione sportiva 2009/2010, per la conduzione tecnica della 1^ squadra
partecipante al Campionato di Eccellenza – Comitato Regionale Sicilia, oltre interessi di mora ed al
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente a dimostrazione del suo assunto, ha allegato al ricorso copia di scrittura privata, datata
4/09/2009, da cui si evince che il legale rappresentante della A.S. Città di Monforte, si era
impegnato a corrispondere un premio di tesseramento pari ad €. 5.000,00, suddiviso in numero 3
ratei di €. 1.500,00, i primi due aventi scadenze al 15/09/2009 e 15/12/2009 ed il terzo di €.
2.000,00 avente scadenza al 15/03/2010, oltre al rimborso spese viaggi così come stabilito per
legge.
Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio presso il Comitato Regionale Sicilia della
L.N.D., è risultato che l’accordo economico in questione è stato regolarmente depositato.
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata a/r del 15/07/2010, dalla Segreteria
di questo Collegio, nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio, vista la documentazione agli atti, in particolare, l’accordo economico sottoscritto dalle
parti in data 4/9/2010 ed, anche in considerazione del mancato invio di controdeduzioni della
convenuta, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore GIORGIANNI Giovanni è meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e pone l’obbligo alla A.S.C. Città di Monforte di
corrispondere all’allenatore GIORGIANNI Giovanni la somma di €. 5.000,00 a saldo delle sue
spettanze, così come da contratto, oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un
totale di €.5.030,00.
Dalla data della presente delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che
andranno a maturare.
Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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