F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA:all Santo MANGANO / A.S.D. ACI S.ANTONIO ( 199/90 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA:all Santo MANGANO / A.S.D. ACI S.ANTONIO ( 199/90 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 16 giugno 2010 l’allenatore di Base Mangano Santo si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società A.S.D. Aci S.Antonio Calcio quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima il 10 agosto 2009 e mai percepito oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno dovuto alla svalutazione monetaria. Al ricorso oltre alla copia del contratto, che come accertato da questo Collegio Arbitrale è stato regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia,viene allegata copia del tesseramento del tecnico e ricevuta della raccomandata inviata alla società. All’elenco dei documenti allegati il reclamante annuncia anche l’inserimento di una lettera di dimissioni della quale tuttavia non viene trovata traccia. Nell’accordo economico stipulato dalla A.S.D. Aci S.Antonio con il tecnico Mangano Santo si conviene che la medesima si impegna a corrispondergli, per la sua attività di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato regionale di Promozione, un premio di tesseramento di € 4.500,00. In data 23 giugno 2010 perviene al Collegio Arbitrale una lettera,copia della quale viene inviata anche alla società,dove il Mangano a correzione di quanto scritto nel ricorso comunica di aver erroneamente denunciata l’acclusione alla sua vertenza di una lettera di dimissioni in quanto queste non erano mai state date e la sua attività di allenatore aveva avuto regolare svolgimento fino al termine del campionato. La Società A.S.D. Aci S.Antonio Calcio, regolarmente invitata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata A/R del 15 luglio 2010, a presentare eventuali osservazioni, nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio pertanto,esaminata la documentazione prodotta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Mangano Santo e obbliga la società A.S.D. Aci S.Antonio Calcio a corrispondergli la somma di € 4.500,00 a saldo del premio di tesseramento, e di € 31,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 4.531,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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