F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Stefano DERME / ASD BELLEGRA 1962 ( 209/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Stefano DERME / ASD BELLEGRA 1962
( 209/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante Derme Stefano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso inviato a
questo Collegio il 2262010, ha chiesto il riconoscimento del credito quale premio tesseramento di
€ 4000,00.00 (quattromila 0), oltre le spese di viaggio per allenamenti e partite, nei confronti della
ASD Bellegra partecipante al campionato di Promozione C.R. Lazio stagione sportiva 20092010,
come previsto dalla scrittura privata stipulata l’11 92009.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 772010 ha chiesto alle parti le proprie
controdeduzioni e il 2272010 al C.R. Lazio la conferma dell’avvenuto deposito.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la
società ASD Bellegra posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà rifondere all’allenatore Derme Stefano la somma non percepita di € 4000,00 quale
premio di tesseramento stagione 20092010 nulla è dovuto per le spese di viaggio in quanto non
debitamente documentate e contabilizzate.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Derme Stefano e per l’effetto fa
obbligo alla società ASD Bellegra di corrispondere la somma di € 4000,00 a saldo del premio di
tesseramento oltre € 40,00 per interessi maturati per un ammontare complessivo di € 4040,00
(quattromilaquaranta 0), oltre interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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