F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / F.C. CALCIO ACRI ( 131 bis/90 ) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Antonio CURCIO / F.C. CALCIO ACRI
( 131 bis/90 )
ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 18/10/2010 l’allenatore dilettante Antonio Curcio, regolarmente iscritto nei ruoli del
S.T. della F.I.G.C. ed assistito dallo studio legale Avv. Salvatore Gigliotti, tesserato in qualità di
allenatore della 1^ squadra della Società F.C. CALCIO ACRI partecipante al campionato calabro di
eccellenza per la Stagione Sportiva 2009/2010, adiva questo Collegio Arbitrale perché facesse
obbligo alla suddetta Società al pagamento della residua somma di € 2.500,00 non corrisposta,
relativa al premio di tesseramento sottoscritto tra le parti il 09/09/2009 e regolarmente depositato
presso il C.R. CALABRIA, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria.
Con un ricorso precedente del 9/03/2010, accolto da questo Collegio Arbitrale nella seduta del
2/10/2010 e, pubblicato nel C.U. n° 2 della Stagione Sportiva 2010/2011, si riconosceva al
ricorrente la somma di € 1.900,00 più € 36,00 per interessi ed € 4.152,96 per rimborso spese
regolarmente documentate. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ad
inviare le proprie controdeduzioni, nulla ha controdedotto.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti, considerata la precedente delibera del
2/10/2010 pubblicata nel C.U. n° 2 della Stagione Sportiva 2010/2011 e che la Società nulla ha
ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla F.C. CALCIO ACRI di corrispondere
all’allenatore Antonio Curcio la somma residua di € 2.500,00 oltre ad € 12,84 per interessi
equitativamente calcolati per un totale di € 2.512,84.
Nulla è dovuto per il danno derivante dalla svalutazione monetaria, in mancanza di prova dello
stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutela e sanzione previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della N.O.I.F. e collegato art.
8 comma 15 del C.G.S..
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