F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giampiero GIOVANNETTI / A.S.D. SEGNI (1/01) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giampiero GIOVANNETTI / A.S.D. SEGNI (1/01) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA Con ricorso del 1°/07/2010 l’allenatore di base Giampiero Giovannetti, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., tesserato come responsabile della 1^ squadra della A.S.D. SEGNI partecipante al campionato di Promozione del C.R. Lazio per la stagione sportiva 2009/2010 adiva questo Collegio Arbitrale affinchè gli venga riconosciuto il pagamento di € 7.500,00 oltre agli interessi di mora a saldo dell’accordo-tipo a titolo oneroso stipulato tra le parti il 1°/08/2009 e regolarmente depositato presso il C.R. Lazio il 6/08/2009. Il tecnico dichiarava di essere stato esonerato con raccomandata del 2/11/2009 e, come da lettera inviata alla Società e p.c. al C.R. Lazio, di rimanere a disposizione della stessa fino alla scadenza del contratto. La .S.D. SEGNI,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ad inviare le proprie controdeduzioni, nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione prodotta e considerato che la Società nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. SEGNI di corrispondere all’allenatore Giampiero Giovannetti la somma residua di € 7.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010 oltre ad € 69,97 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 7.569,97 La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzione previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..
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