F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA all. Marco CIANNAVEI / A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO ( 3/01 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA all. Marco CIANNAVEI / A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO ( 3/01 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 1°/07/2010 l’allenatore di base Marco CIANNAVEI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO partecipante al Campionato di Promozione di pagargli la somma di € 2000 a saldo del premio di tesseramento. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 6/10/2009 che prevedeva il pagamento di otto rate da € 1000, la A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO non ha effettuato il pagamento delle due rate di Euro 1000 scadute in aprile e maggio 2010. L’allenatore dichiarava di essere stato esonerato il 22/01/2010 con lettera allegata al reclamo. Il giorno 3/02/2010, lo stesso inviava comunicazione alla Società di essere a disposizione della stessa sino al termine del Campionato. La A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO invitata da questo Collegio il giorno 15/9/2010 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore e fa obbligo alla A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO di pagargli la somma di € 2000 a saldo del premio del tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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