F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Cristiano LANARI / U.S.D. SORIANESE ( 19/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Cristiano LANARI / U.S.D. SORIANESE
( 19/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
In data 16 luglio 2010 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell’allenatore
di Base Cristiano Lanari contro la società U.S.D. Sorianese partecipante al campionato di
Promozione regionale Lazio della L.N.D.
Nel suo scritto il tecnico richiede al Collegio di far obbligo alla società in parola al pagamento del
saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima, oltre agli interessi di
mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Dichiara di essere stato esonerato in data 2 ottobre 2009 e di aver ricevuto solamente parte della
cifra stabilita lamentando il mancato pagamento di €.5.400,00.
A conferma della sua richiesta allega copia del contratto stipulato il 23 luglio 2009 con la U.S.D
Sorianese nel quale viene stabilito che la società si impegna a corrispondergli, per la sua attività di
allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2009/2010, un premio di
tesseramento di €.6.000,00 suddiviso in 10 rate da €.600,00 cadauna da pagarsi al giorno 10 dei
mesi di settembre,ottobre,novembre,dicembre 2009 e gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio,giugno
2010.Al ricorso vengono allegati: copia dell’accordo economico e del suo tesseramento al Settore
Tecnico,copia della lettera d’esonero, copia della ricevuta con la quale il presente reclamo è stato
inviato alla controparte.
La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 16 settembre 2010 invita la U.S.D.
Sorianese a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire le proprie eventuali
osservazioni.
Entrambe le missive ritornano al mittente in quanto i destinatari risultano trasferiti e pertanto dopo
opportune ricerche la Segreteria provvede ad inviare nuovamente il documento ai nuovi indirizzi.
In data 23 settembre 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale
Lazio conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone conferma e copia del
medesimo.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di
controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società U.S.D. Sorianese di
corrispondere all’allenatore Cristiano Lanari la somma di €.5.400,00 a saldo di quanto pattuito
nell’accordo economico,di €. 47,000 per interessi equitativamente calcolati per un totale di
€.5.447,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del
relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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