F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all.Massimo CALDARONI / A.S.D. CECCANO ( 23 / 01 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all.Massimo CALDARONI / A.S.D. CECCANO ( 23 / 01 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA In data 16 luglio 2010 è pervenuta a questo Collegio Arbitrale, la vertenza economica dell’allenatore dilettante Massimo Caldarone contro la società A.S.D.Ceccano partecipante al campionato di Eccellenza regione Lazio. Nel suo scritto, il tecnico richiede al Collegio di far obbligo alla società al pagamento della somma di euro 7.000,00 quale premio di tesseramento, a tutto oggi mai percepito, oltre agli interessi legali. Compenso concordato tramite un accordo economico, sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato. Dove prevedeva la corresponsione da parte della società della somma sopracitata, suddivisa in 10 rate mensili da 700,00 euro cadauna, a partire dal 10 settembre 09 al 10 giugno 2010. Il ricorrente dichiara di essere iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. e di essere stato esonerato il 14 ottobre 09 con lettera firmata dal presidente in persona. La Segreteria di questo Collegio in data16 settembre 2010, invitava la società a fornire le proprie osservazioni, la quale nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società dell’A.S.D. Ceccano a corrispondere all’allenatore Massimo Caldaroni la somma di euro 7.000,00 quale premio di tesseramento e di euro 35.00 quali interessi legali, per un totale di euro 7.035,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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