F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Fabio BIANCHETTI / ASD SPES POGGIO FIDONI ( 24/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Fabio BIANCHETTI / ASD SPES POGGIO FIDONI
( 24/01 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
L’allenatore dilettante Bianchetti Fabio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
20 72010 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 5000,00 quale premio di
tesseramento oltre interessi, nei confronti della ASD Spes Poggio Fidoni partecipante al
campionato di 1^ CTG Comitato Regionale Lazio stagione sportiva 20092010, come previsto dalla
scrittura privata stipulata in data 15 72009.
Lo stesso, ha comunicato di essere stato esonerato il 23 22010 con lettera a firma del presidente
della società ASD Spes Poggio Fidoni. Inoltre il 27 22010 ha comunicato alla società di prendere
atto dell’esonero e di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1692010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni
e il 2392010 al C.R. Lazio conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa
federale.
La società ASD Spes Poggio Fidoni con nota del 2392010 ha controdedotto alla richiesta
dell’allenatore affermando la presunzione di gratuità in base all’art. 42 del regolamento della L.N.D
omettendo di aver liberamente sottoscritto un accordo economico secondo le norme federali vigenti
pattuendo col tecnico € 5000,00 per la stagione sportiva 20092010 senza avergli corrisposto
nessuna delle rate scadute il 1°92009 e il 1°12010 come stabilito nella scrittura privata.
L’allenatore in data 2102010 ha risposto alla società ribadendo il rispetto della scrittura privata,
come da ricorso inoltrato, concernente l’accordo economico sottoscritto e concordato tra le parti con
premio di tesseramento di € 5000,00 rimettendosi alle decisioni di questo Collegio.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato, pertanto la
società dovrà rifondere al tecnico Bianchetti Fabio la somma non percepita di € 5000,00 quale
premio di tesseramento stagione 20092010.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’all. Bianchetti Fabio e per l’effetto fa obbligo alla
società ASD Spes Poggio Fidoni di corrispondere la somma di € 5000,00 a saldo del premio di
tesseramento, oltre interessi maturati per € 75,00 per un ammontare complessivo di € 5075,00
(cinquemilasettantacinque 0) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo
soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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