F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Fabio BIANCHETTI / ASD SPES POGGIO FIDONI ( 24/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Fabio BIANCHETTI / ASD SPES POGGIO FIDONI ( 24/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Bianchetti Fabio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 2072010 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 5000,00 quale premio di tesseramento oltre interessi, nei confronti della ASD Spes Poggio Fidoni partecipante al campionato di 1^ CTG Comitato Regionale Lazio stagione sportiva 20092010, come previsto dalla scrittura privata stipulata in data 1572009. Lo stesso, ha comunicato di essere stato esonerato il 2322010 con lettera a firma del presidente della società ASD Spes Poggio Fidoni. Inoltre il 2722010 ha comunicato alla società di prendere atto dell’esonero e di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1692010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 2392010 al C.R. Lazio conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società ASD Spes Poggio Fidoni con nota del 2392010 ha controdedotto alla richiesta dell’allenatore affermando la presunzione di gratuità in base all’art. 42 del regolamento della L.N.D omettendo di aver liberamente sottoscritto un accordo economico secondo le norme federali vigenti pattuendo col tecnico € 5000,00 per la stagione sportiva 20092010 senza avergli corrisposto nessuna delle rate scadute il 1°92009 e il 1°12010 come stabilito nella scrittura privata. L’allenatore in data 2102010 ha risposto alla società ribadendo il rispetto della scrittura privata, come da ricorso inoltrato, concernente l’accordo economico sottoscritto e concordato tra le parti con premio di tesseramento di € 5000,00 rimettendosi alle decisioni di questo Collegio. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato, pertanto la società dovrà rifondere al tecnico Bianchetti Fabio la somma non percepita di € 5000,00 quale premio di tesseramento stagione 20092010. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’all. Bianchetti Fabio e per l’effetto fa obbligo alla società ASD Spes Poggio Fidoni di corrispondere la somma di € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati per € 75,00 per un ammontare complessivo di € 5075,00 (cinquemilasettantacinque0) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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