F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Vito DE BIASIO /.U.S. FORNELLI ( 33/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Vito DE BIASIO /.U.S. FORNELLI
( 33/01 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante De Biasio Vito, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
382010 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 600,00 quale premio di
tesseramento,
€ 500,00 quale premio raggiungimento play-off, più spese viaggio comma 2b per € 908,80, oltre
interessi, nei confronti della US Fornelli partecipante al campionato di Promozione Comitato
Regionale Molise stagione sportiva 20092010, come previsto dalla scrittura privata stipulata in data
2082009.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2092010 ha chiesto alle parti le proprie
controdeduzioni e il 2392010 al C.R. Molise conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla
normativa federale.
La società US Fornelli con nota del 2102010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore con
pretestuose argomentazioni per colpevolizzarne alcuni comportamenti allo scopo di sottrarsi agli
obblighi contrattuali e anzi chiedeva a questo Collegio di essere esonerata dal pagamento di quanto
chiesto dal tecnico.
L’allenatore in data 8102010 rispondeva alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico,
come da ricorso inoltrato, riguardante il riconoscimento del premio play-off previsto in forma scritta
sul contratto e le spese di viaggio per un importo di € 908,80 come documentate dalle allegate
schede carburanti.
Il Collegio, avendo constatato che la società US Fornelli non muoveva alcuna contestazione al
tecnico nei termini e modalità previsti dalle vigenti N.O.I.F. su eventuali comportamenti tenuti dallo
stesso e alla luce della documentazione in atti, riconosce la somma di € 600,00 quale premio di
tesseramento stagione 20092010, invalida la richiesta del premio play-off di € 500,00 in quanto
non previsto dall’accordo nazionale sottoscritto dalla F.I.G.C.-L.N.D-A.I.A.C. e respinge la
richiesta del rimborso spese non avendole debitamente elencate e contabilizzate.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dal De Biasio Vito e per l’effetto fa obbligo
alla società US Fornelli di corrispondere la somma di € 600,00 a saldo del premio di tesseramento,
oltre interessi maturati per € 9,00 per un ammontare complessivo di € 609,00 (seicentonove 0)
oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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