F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Oscar FURGERI / A.S.D. CRESPI MORBIO ( 41/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA:all. Oscar FURGERI / A.S.D. CRESPI MORBIO
( 41/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 26//08/2010, l’allenatore dilettante Oscar FURGERI, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento,
da parte della A.S.D Crespi Morbio, della somma di €. 3.070,00, quale premio di tesseramento,
oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in
data 16/02/2010, con il legale rappresentante della A.S.D. Crespi Morbio, partecipante al
Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.-F.I.G.C., per la
stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €.
3.070,00, da pagarsi in tre rate aventi scadenze : 1)= 26/02/2010 di € 1.070,00; 2)= 30/04/2010 di
1.000,00, 3)= 30/06/2010 di € 1.000,00, oltre a rimborso spese di viaggi; ha, altresì, allegato copia
di richiesta emissione tessera di tecnico, datata 16/02/2010, protocollato in data 19/02/2010 dal
Comitato Regionale Lombardia L.N.D.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con nota del 20/09/2010, prot. n. 41/01, ha richiesto alla
A.S.D. Crespi Morbio eventuali contro deduzioni ed al reclamante, le eventuali sue osservazioni.
Da accertamenti esperiti dal Segretario di questo Collegio Arbitrale è emerso che l’accordo
economico sottoscritto tra il ricorrente e la A.S.D. Crespi Morbio risulta essere stato depositato,
presso il competente Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. della F.I.G.C.
Con nota del 15/09/2010, la convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie
controdeduzioni, ha fatto pervenire le sue osservazioni sostenendo che il premio tesseramento non è
dovuto per le seguenti ragioni:
1- la scrittura privata del 16/02/2010, redatta dall’ex Rappresentante Legale della
Società non è corretta in quanto non è prevista dalle norme federali un premio
tesseramento per solo mesi tre;
2- non si intende corrispondere cifre aggiuntive quali interessi perché come previsto
dalle norme federali la Società ha un tempo di mesi 12 dal termine del contratto per
provvedere ed eventuali pagamenti delle somme previste;
3- il ricorrente non ha fatto pervenire nulla di scritto indicando che non avrebbe più
collaborato con la Società A.S.D. Crespi Morbio e la Società non ha mai
comunicato di non voler continuare il rapporto
4- il ricorrente negli ultimi due anni non ha mai pagato la quota di iscrizione dei figli
alla scuola calcio della A.S.D. Crespi Morbio, quota pari ad € 200,00 a figlio, che
moltiplicato per due stagioni (2008/2009 e 2009/2010) sommano ad € 1.000,00 la
somma dovuta dall’allenatore Furgeri.
5- si chiede di stabilire l’importo corretto da corrispondere al ricorrente da febbraio a
maggio, inoltre, si chiede che il ricorrente versi il dovuto per la partecipazione alla
scuola calcio dei figli.
Con nota del 4/10/2010, il ricorrente ha proposto osservazioni su quanto sostenuto dalla
controparte, affermando che:
1-l’accordo economico siglato con la A.S.D. Crespi Morbio è stato concordato con il
legale rappresentante della società ed è inferiore al massimale annuo stabilito dalla
L.N.D. ed A.I.A.C.;
2-nell’accordo sono state riportate le scadenze dei pagamenti che non sono stati
rispettati;
3-nessuna comunicazione doveva essere formalizzata circa la continuazione
dell’attività di tecnico avendo, invece, rispettato quanto sottoscritto in accordo del
16/02/2010;
4-circa i pagamenti delle quote di iscrizione dei figli alla scuola calcio sono state
concordate con la società e, comunque, non attinenti alla vertenza economica.
Chiede, pertanto il riconoscimento del suo credito, aumentato degli interessi di mora.
Il Collegio letti gli atti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Furgeri è
meritevole di accoglimento.
Infatti, con la sottoscrizione dell’accordo economico la parti hanno stabilito la prestazione
dell’allenatore, la durata dell’attività, la somma da pagarsi nonché i termini di pagamento.
Tanto premesso, all’allenatore Furgeri spettano € 3.070,00 per l’attività di tecnico svolta con la
A.S.D. Crespi Morbio per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad e 30,00 per interessi
equitativamente calcolati, per in totale di € 3.100,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Oscar Furgeri e dichiara l’obbligo della A.S.D.
Crespi Morbio di corrispondere al sopracitato la somma di € 3.070,00, a saldo delle sue spettanze
per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per il
consolidato orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a
maturare.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
Share the post "F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Oscar FURGERI / A.S.D. CRESPI MORBIO ( 41/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI"