F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (386) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa ▪ (N°. 6759/ 967pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(386) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa ▪ (N°. 6759/ 967pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).
Con atto del 23/3/2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare
• il Sig. Pesce Andrea, Presidente e Legale rappresentante della Savona 1907 FBC Spa;
• la Società Savona 1907 FBC Spa, per rispondere:
- il Sig. Pesce della violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010; - la Società Savona 1907 FBC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Il tutto a fronte della comunicazione del 23/2/11 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva pagato gli emolumenti del mese di settembre 2010 a un suo giocatore mediante contanti, in luogo del bonifico bancario previsto dalle NOIF. Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva facendo presente di aver dato al calciatore un acconto di soli € 500,00 (€ cinquecento/00), nonostante questi non avesse ancora comunicato il suo conto dedicato, All’udienza del giorno 11/5/11 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto il proscioglimento. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. E’ quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale. Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante contanti, in luogo del bonifico bancario da effettuare sul conto dedicato, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deferito deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume carattere lieve. Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare al Sig. Andrea Pesce e alla Società Savona 1907 FBC Spa la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
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