F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (375) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa ▪ (N°. 6682/954pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(375) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa ▪ (N°. 6682/954pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
Con atto del 22.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
• il Sig. Barilli Alessandro, Presidente e Legale rappresentante della AC Reggiana 1919 Spa;
• il Sig. Filippi Carlo, Vice-Presidente e Legale rappresentante della predetta Società;
• la Società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere:
- i Sigg.ri Barilli e Filippi della violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010; - la Società AC Reggiana 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il tutto a fronte della comunicazione del 23.2.2011 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva pagato gli emolumenti del mese di luglio ad un suo giocatore mediante assegno bancario, addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del bonifico bancario previsto dalle NOIF. Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva eccependo di aver pagato a mezzo di assegno bancario, in quanto il calciatore interessato non aveva comunicato tempestivamente il proprio conto corrente di riferimento. Alla riunione del giorno 11.5.2011 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto il proscioglimento. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. E’ quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale. Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante assegno bancario, (seppur addebitato sul conto corrente dedicato), in luogo del bonifico bancario, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Si tenga infine a mente che la responsabilità dei dirigenti deferiti deriva dalla circostanza che essi risultano legali rappresentanti della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato, che ne consentono la tracciabilità Alla responsabilità dei due dirigenti consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1 CGS, quella diretta della Società. P.Q.M.
la Commissione delibera di irrogare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno al Sig. Alessandro Barilli, al Sig. Carlo Filippi e alla Società AC Reggiana 1919 Spa.
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