F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO FAUSTO CAVAGNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa) E DELLA SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa ▪ (N°. 6662/949pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO FAUSTO CAVAGNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa) E DELLA SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa ▪ (N°. 6662/949pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011).
La Procura Federale in data 21 marzo 2011 ha disposto il deferimento di:
• Sig. Cavagna Renzo Fausto, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa per rispondere in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di luglio 2010;
• la Società AC Lumezzane Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. I deferiti facevano pervenire, in data 27.04.2011, memoria difensiva. Sinteticamente, quali argomenti difensivi si esponeva che i pagamenti oggetto di deferimento, secondo la Procura federale, avrebbero ad oggetto una “indennità” per addestramento tecnico riconosciuta ai “giovani di serie” ex art. 33 NOIF. Le somme corrisposte ai suddetti tesserati, “giovani di serie” non rientrerebbero nell’ambito degli “emolumenti” richiamati dalla norma posta alla base del deferimento, ovvero l’art. 85, lett. C), par. IV) NOIF, riferibili, secondo le tesi difensive, soltanto ai tesserati-giocatori “con contratti ratificati”, nel cui novero non rientrerebbero i “giovani di serie”. Stante questa ridefinizione, si escludeva l’operatività dell’art. 85, lett. C), par. IV) NOIF ed il pagamento diretto ai tesserati Leonardi e Zambelli ben poteva essere effettuato “per cassa” (vedasi copia prima nota cassa del 21.04.2011, acquisita in atti) e non necessariamente tramite conto dedicato ed indicato in sede di ammissione al campionato di competenza. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione della sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito. Nell’interesse dei soggetti deferiti il difensore si è richiamato alle difese in atti. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione anche difensiva depositata in giudizio. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. n. 404.04/GC/cc, trasmessa alla Procura Federale in data 2.02.2011, prot. 5869, del 23.02.2011 - che la Società AC Lumezzane Spa ha provveduto al versamento delle somme dovute a due tesserati, Leonardi Nicolas e Zambelli Alessandro, per cassa - in contanti - e non tramite bonifico effettuato su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato, come si evince dal report – in atti - redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. Pur considerando le tesi difensive, l’art. 85, lett C), par. IV) NOIF, relativamente alla parte in cui richiede l’utilizzo del “conto dedicato” ed indicato, in sede di ammissione al campionato, svolge la funzione di consentire il controllo e la tracciabilità dei versamenti da parte degli organismi di verifica competenti ed a ciò deputati e/o delegati. In detto contesto, il termine “emolumenti” deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati. Fra essi, non può che ritenersi compreso anche il “giovane di serie” (quali Leonardi e Zambelli) quantunque titolare di un diritto di
conseguire una somma a titolo di (semplice) “indennizzo” piuttosto che a seguito di “contratti ratificati” ritenendosi tale specificazione, recata dalla lettera della norma, riferibile alla sola categoria dei “collaboratori addetti al settore sportivo”. Quanto sopra osservato si ritiene integrata la violazione prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Tutto quanto sopra rilevato ed accertato,
P.Q.M.
Si accoglie il deferimento e per l’effetto si infliggono ai deferiti le seguenti sanzioni:
• al Sig. Cavagna Renzo Fausto € 500,00 (€ cinquecento/00).
• alla Società AC Lumezzane Spa € 500,00 (€ cinquecento/00).
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