F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (348) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GRACCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. MARCELLO BUCCIARELLI (direttore sportivo) E DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 54 del 24.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (348) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GRACCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. MARCELLO BUCCIARELLI (direttore sportivo) E DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 54 del 24.2.2011). Visti gli atti; Letta la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata su C.U. n.54 del 24 febbraio 2011 con la quale il sig. Marcello Bucciarelli è stato inibito per mesi nove ed alla Società ASD Gracciano è stata irrogata l’ammenda di euro 400,00; Esaminato il ricorso proposto nell’interesse del sig. Marcello Bucciarelli e della ASD Gracciano Rigettata l’eccezione preliminare sulla violazione dell’art.32, comma 11, CGS in quanto dalla documentazione in atti emerge evidente che il rappresentante della Procura Federale ha depositato tempestivamente la propria relazione in data 4 maggio 2010 e l’eccezione oggi sollevata da parte ricorrente non è stata in precedenza supportata da alcuna azione diretta ad ottenere un disconoscimento di tale documentazione; Valutato infatti che il timbro apposto sulla Relazione del Collaboratore (27 luglio 2010) non può essere la data di ricezione della Relazione da parte della Procura Federale visto che lo scambio di mail, rilevabile in atti, è intervenuto in data 4 maggio 2010 e che non è stata fornita alcuna prova concreta sulla mancata conclusione delle indagini entro il 30 giugno 2010; Rilevato che la considerazione svolta in base alla quale la Procura nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2010 ed il 27 luglio 2010 possa aver modificato la Relazione è priva di ogni validità essendo sprovvista di ogni prova a sostegno; Esaminata, inoltre, l’eccezione formulata sulla incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale basata sul fatto che il deferimento della Procura si fonda su due distinti punti: 1) l’attività svolta dal Bucciarelli in favore del giocatore Oscar Perron per il tesseramento di quest’ultimo (attività svolta nella stagione 2008-09); 2) l’attività svolta quale Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2009/10; Considerato che sul primo punto, non può essere valutata la competenza in base alle squadre contattate dal Bucciarelli nell’interesse del giocatore Perron quanto per l’attività di procuratore posta in essere illegittimamente, attività da rapportarsi al soggetto che l’ha commessa e pertanto può ben dirsi competente la Commissione Disciplinare Territoriale:Rilevato che sul secondo punto l’attività svolta dal Bucciarelli nell’interesse della ASD Gracciano che viene contestata è l’attività di Direttore Sportivo incompatibile con la qualità di dirigente, attività svolta per una Società di prima categoria e dunque di piena competenza della Disciplinare Territoriale; Rigettate le eccezioni preliminari, nel merito la attività svolta dal Bucciarelli va censurata sotto un duplice profilo perché la sua qualifica di direttore sportivo della ASD Gracciano rende illegittima sia l’attività svolta quale procuratore del calciatore Oscar Perron (attività peraltro esplicitamente riconosciuta dal soggetto deferito) sia la qualifica di dirigente, con delega di rappresentanza del Presidente,assunta nella stessa Società; Ritenuto, in particolare, che la delega conferita dal Presidente del Gracciano al Bucciarelli non era limitata ai soli incombenti legati al tesseramento di calciatori ma genericamante a tutta l’attività societaria conferendo implicitamente al Bucciarelli il ruolo di amministratore della Società stessa; Valutato che le attività svolte dal Bucciarelli risultano inequivocabilmente comprovate in atti e che la lettura dell’art.4, comma 1, del Regolamento Direttori Sportivi , in combinato disposto con l’art.9 dello stesso Regolamento, chiarisce l’incompatibilità trai ruoli di dirigente e di direttore sportivo P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dal sig. Marcello Bucciarelli e dalla ASD Gracciano e conferma la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Toscana con CU n. 54 del 24.2.2011. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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