F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (440) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GAME SPORT RAGUSA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALVATORE OCCHIPINTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 409 del 5.4.2011). (441) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASS. CABRERA 2000 POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 409 del 5.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (440) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GAME SPORT RAGUSA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALVATORE OCCHIPINTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 409 del 5.4.2011). (441) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASS. CABRERA 2000 POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 409 del 5.4.2011). Visti gli atti Letta la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia pubblicata su CU n. 409 del 5 aprile 2011; Esaminato il ricorso proposto nell’interesse della ASD Cabrera 2000 Pozzallo con il quale si eccepisce che il torneo che si assume illegittimamente organizzato senza l’autorizzazione della FIGC sarebbe in realtà una semplice serie di incontri amichevoli organizzati nei primi giorni del mese di luglio a campionati fermi dall’Agenzia di Viaggi Virtu Ferries e dall’Assessorato al Turismo della Provincia Regionale di Ragusa per incrementare i buoni rapporti con una società di Malta e conseguentemente, tenuto conto della lievità dell’infrazione commessa, la ammenda irrogata di euro 1000,00 sarebbe eccessiva. Esaminato altresì il ricorso proposto nell’interesse della ASD Game Sport Ragusa e del suo Presidente sig. Salvatore Occhipinti con il quale, anche questa volta, precisata l’estraneità alla organizzazione dell’evento, le sanzioni irrogate sarebbero eccessive per tener conto della modestia delle violazioni poste in essere, del fatto che non si trattava di torneo internazionale essendo Malta vicinissima a Ragusa, ed in considerazione di tutta l’attività svolta in precedenza nell’interesse della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Riuniti i due reclami per evidente connessione oggettiva. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Di Leginio il quale ha concluso per il rigetto dei due reclami e la conferma della decisione di primo grado. Ritenuto che l’organizzazione del torneo in assenza delle necessarie autorizzazioni federali non appare in contestazione; Considerato che appare evidente che la materiale organizzazione del torneo sia stata a carico delle società e che l’Agenzia di Viaggi e l’Assessorato debbano considerarsi come semplici enti che hanno fornito il patrocinio alla manifestazione; Rilevato che i precedenti forniti dalla Game Sport Ragusa costituiscono motivo ulteriore di conferma della responsabilità trattandosi di Società che avendo avuto frequenti contatti con la Federazione doveva ben conoscere gli obblighi che competono ad un organizzatore di tornei. Considerato che la finalità educativa e culturale cui fa menzione la Cabrera 2000 Pozzallo non appaiono sufficienti per esimere soggetti affiliati dall’espletamento di incombenti dovuti. Ritenuto che in ordine ai comportamenti imputati al Presidente della ASD Game Sport Ragusa non sono state addotte particolari giustificazioni, la sanzione irrogata in primo grado va confermata. P.Q.M. Rigetta i reclami proposti nell’interesse della Ass. Cabrera 2000 Pozzallo, della ASD Game Sport Ragusa e del sig. Salvatore Occhipiniti. Dispone incamerarsi la tassa versata dalla Società ASD Game Sport Ragusa e l’addebito della tassa non versata dalla Società Ass. Cabrera 2000 Pozzallo.
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