F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (481) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US COMACCHIO LIDI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. JESSY YAPO REINDORF (calciatore), DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG. PIER LUIGI FABBIANI E FLAVIO BONAMICI (dirigenti) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 42 del 20.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (481) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US COMACCHIO LIDI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. JESSY YAPO REINDORF (calciatore), DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG. PIER LUIGI FABBIANI E FLAVIO BONAMICI (dirigenti) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011). La Procura Federale, con atto del 14 marzo 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna il calciatore Jessy Yapo Reindorf, i sigg.ri Pier Luigi Fabbiani e Flavio Bonamici entrambi dirigenti della società US Comacchio Lidi, nonché la stessa società US Comacchio Lidi, perchè in sei gare ufficiali del Campionato Eccellenza era stato utilizzato dalla società deferita il suddetto calciatore in posizione irregolare in quanto non ancora tesserato e le distinte afferenti le gare erano state sottoscritte dai due dirigenti quali accompagnatori ufficiali della squadra, in ragione di tre distinte ciascuno. Veniva contestata al calciatore ed ai dirigenti la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS ed alla società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per il fatto che il calciatore Jessy Yapo Reindorf, proveniente da Federazione Estera, era stato impiegato prima che la FIGC ne autorizzasse il già richiesto tesseramento (art. 40 comma 11/2 e 11bis NOIF). La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 20 aprile 2011 nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento e comminava, in maniera ridotta rispetto al chiesto, al calciatore Jessy Yapo Reindorf la squalifica per mesi sei, ai dirigenti Pierluigi Fabbiani e Flavio Bonamici la inibizione per anni uno, alla società US Comacchio Lidi la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione corrente e l’ammenda di € 750,00. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso tutte le parti deferite, chiedendo il proscioglimento per nullità della decisione e, in subordine, la riduzione delle sanzioni entro i minimi edittali. Deducono i ricorrenti che il vizio nel quale è incorsa la decisione impugnata consiste nella omessa motivazione in merito tanto alle violazioni contestate ai deferiti, quanto alla congruità della pena applicata. All’udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la integrale conferma della decisione ed i ricorrenti, che hanno chiesto l’accoglimento delle proprie difese. Questa Commissione osserva quanto segue. L’eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti non è fondata in punto di parte motiva. L’art. 34 comma secondo CGS, richiamato dagli stessi ricorrenti, prevede che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva devono essere motivate in modo sintetico; nel caso in esame, tale principio, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, risulta rispettato addirittura in eccesso, in quanto, dal contesto della decisione impugnata, appare chiaramente descritto il fatto e sufficientemente riportate le deduzioni e le richieste delle parti, avuto poi particolare riferimento alle difese dei deferiti, illustrate in maniera rigorosa ed esaustiva. Quanto invece alla parte della decisione afferente l’irrogazione delle sanzioni, non è dubitabile che il primo Giudice abbia applicato la penalizzazione dei punti in classifica con il criterio rigido di un punto di penalizzazione per ogni gara a cui ebbe a partecipare il calciatore di che trattasi, venendo così meno al consolidato orientamento di questa Commissione Disciplinare, afferente l’applicazione della sanzione secondo equità, avuto riguardo al caso concreto. La partecipazione irregolare del calciatore Jessy Yapo Reindorf alle sei gare del Campionato di competenza della US Comacchio Lidi è stata causata non dal mancato tesseramento dello stesso, bensì dalla inefficacia del tesseramento sino al momento della autorizzazione della FIGC, dalla cui data decorre detta efficacia, di guisa che la violazione ascritta alla società non può ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 10 comma 6 CGS (falsa attestazione di cittadinanza del calciatore, falsità e/o alterazione di documenti di ctadinanza) e va pertanto sanzionata in misura inferiore all’applicato. La riduzione della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica comporta la riduzione delle altre sanzioni comminate al calciatore ed ai due dirigenti. P.Q.M. a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società US Comacchio Lidi la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, al calciatore Jessy Yapo Reindorf la squalifica per 3 (tre) gare effettive, ai dirigenti Pier Luigi Fabbiani e Flavio Bonamici la inibizione di mesi 6 (sei) per ciascuno. Conferma l’ammenda inflitta alla Società. Nulla per la tassa non versata.
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