F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (482) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.500,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 133 del 21.4.2011). (483) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 CIASCUNO AI SIGG. SILVANO MARSELLA (Presidente) E ROBERTO PALLONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 133 del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (482) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.500,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011). (483) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 CIASCUNO AI SIGG. SILVANO MARSELLA (Presidente) E ROBERTO PALLONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011). La Presidenza del Comitato Regionale Lazio, con nota del 21 marzo 2011, segnalava alla Procura Federale che il sig. Alessandro Ambrosi, nel mentre ricopriva la carica di Presidente della Società ASD LO.FRA. srl di puro settore giovanile svolgente attività nella Provincia di Frosinone, si era tesserato quale calciatore dapprima con la società ASD Lupa Frascati e successivamente con la società ASD Roccasecca San Tommaso, partecipando a 12 gare della prima società e ad 8 gare della seconda società (tutte del Campionato di Eccellenza) in posizione irregolare perché, ai sensi dell’art. 21 comma 4 NOIF, in quanto dirigente di società egli non poteva tesserarsi come calciatore (né come tecnico, collaboratore, dirigente) per società diverse dalla sua ed associate alla stessa Lega. La Procura Federale, sulla scorta di tale segnalazione, con atto del 1° aprile 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Alessandro Ambrosi presidente della società ASD LO.FRA., il sig. Massimiliano Ricci Presidente della società ASD Lupa Frascati, i sigg.ri Andrea Caroni, Daniele Persico e Mariano Marchese dirigenti della società A.S.D. Lupa Frascati, il sig. Silvano Marsella presidente della società A.S.D. Roccasecca San Tommaso, il sig. Roberto Pallone dirigente della società A.S.D. Roccasecca San Tommaso, le società A.S.D. Lupa Frascati, A.S.D. Roccasecca San Tommaso, A.S.D. LO.FRA. per violazione quanto all’Ambrosi degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS e 21 comma 4 NOIF; quanto a Ricci, Marsella, Caroni, Persico e Marchese degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS; quanto alle società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 21 aprile 2011, accoglieva il deferimento ed infliggeva all’Ambrosi, giudicato quale calciatore, la squalifica di mesi quattro, a Ricci, Marsella, Caponi, Persico, Marchese e Pallone la inibizione di giorni quindici; alla società ASD Lupa Frascati la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda; alla società ASD Roccasecca T. San Tommaso la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda. avverso tale decisione hanno proposto ricorso le società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca T. San Tommaso, chiedendo entrambe in via principale il proscioglimento ovvero in subordine la riduzione delle sanzioni entro limiti di minore entità. Interviene nel procedimento la società ASD San Cesareo Calcio quale parte interessata all’esito del giudizio, istando per la conferma della decisione impugnata. Alla udienza odierna sono comparse la Procura Federale per la richiesta di conferma della decisione, nonché le ricorrenti per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La Commissione osserva quanto segue. Vanno innanzitutto riuniti i due ricorsi proposti in via separata dalle rispettive società, per le evidenti ragioni di connessione oggettiva. Va altresì rilevata la irritualità dell’intervento spiegato dalla ASD San Cesareo Calcio, non essendo la interveniente parte del procedimento e non essendo previsto dalla norma l’intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del procedimento. Passando all’esame del merito dei ricorsi, occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, “in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”. Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società “in quanto – si cita testualmente – gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l’elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale” (si noti al riguardo che l’Ambrosi era stato svincolato dalla società ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli suppletivi). In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell’ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell’ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell’art. 10 comma 6 CGS. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione i ricorsi e per l’effetto revoca la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica alle Società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca Terra San Tommaso confermando per il resto l’impugnata decisione. Dispone la restituzione della tassa versata dalla Società ASD Roccasecca Terra San Tommaso, nulla per la tassa non versata dalla Società ASD Lupa Frascati.
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