COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 96. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BELLIZZI ATLETICO 158 – GARA CLUB BATTIPAGLIA CALCIO / BELLIZZI ATLETICO 158 DEL 22.11.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 96. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BELLIZZI ATLETICO 158 - GARA CLUB BATTIPAGLIA CALCIO / BELLIZZI ATLETICO 158 DEL 22.11.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 65 del 2.12.2010 del C.R. Campania, alla pag. 1065), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all’impiego di calciatori cosiddetti “fuori quota”). Al riguardo, questa C.D.T. osserva: premesso che l’art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: “con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza”, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, nel caso che ci occupa non si tratta di posizione irregolare di calciatori, bensì di circostanze, inerenti la gara, che – allorquando ne risulta provata la sussistenza – ne determina l’irregolarità di svolgimento, in violazione delle norme, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1, del 1° luglio 2010, de l C.R. Campania, relativo alle cosiddette fasce d’età. In ragione della specifica appartenenza del reclamo all’ambito dell’irregolarità di svolgimento, esso avrebbe dovuto essere preannunciato, a mezzo comunicazione telegrafica, oppure a mezzo fax, entro la mezzanotte (“ore ventiquattro”) del primo giorno feriale successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Viceversa, la società reclamante, evidentemente nell’erronea interpretazione che il reclamo vertesse su posizioni irregolari di calciatori, ha omesso di farlo precedere dal prescritto preannuncio. P.O.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Bellizzi Atletico 158; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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