COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA ANACAPRI I CITTÀ DI POMPEI DEL 19.02.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA ANACAPRI I CITTÀ DI POMPEI DEL 19.02.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo; sentita in seconda convocazione, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali; rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del referto arbitrale è dato rilevare che l’allenatore della società reclamante sia stato vittima di un’aggressione, da parte di uno scorretto calciatore della società Anacapri, nonché di un ulteriore tentativo di aggressione (addirittura nello spogliatoio della propria squadra, all’interno del quale s’era, del tutto indebitamente, introdotto l’aggressivo calciatore della società Anacapri. Si evince, altresì, che le conseguenze non sono state maggiori soltanto grazie al leale intervento di un dirigente della società Anacapri. Deve concludersi che la posizione soggettiva ed il comportamento dell’allenatore della società Città di Pompei, sig. Michele Amato, siano stati impropriamente valutati dal G.S.T., anche in ragione della descrizione, non scorrevole, di cui al rapporto arbitrale. Questa C.D.T. ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, riducendola fino all’8 aprile 2011. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Città di Pompei, riducendo all’8.04.2011 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Amato Michele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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