COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO BISACCESE – GARA ARIANO V.U. / BISACCESE DEL 13.02.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO BISACCESE – GARA ARIANO V.U. / BISACCESE DEL 13.02.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, rileva: la vicenda in esame trae origine dalla partecipazione, alla gara in epigrafe, con il n. 7 della distinta di gara della società Ariano V.U., del alciatore Ruotolo Francesco, nato il 18.02.1986, in ordine al quale la società Bisaccese ha presentato il reclamo in esame, assumendo che egli sia stato utilizzato, dalla medesima società Ariano V.U., in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. In data 3.09.2010 egli si tesserava, a titolo definitivo, a favore della società Città di Atripalda. Nello stesso primo periodo dei trasferimenti, relativo alla corrente stagione sportiva 2010/2011 (ed intercorrente dal 1° luglio 2010 al 17.09.2010), esattamente in data 17.09.2010, egli veniva trasferito, a titolo definitivo, alla società Real Airola. Questo secondo “movimento di tesseramento” del calciatore, sulla base dell’art. 100, comma 2, N.O.I.F., è da considerare irregolare, atteso che due movimenti definitivi, nello stesso periodo, non sono consentiti. Di conseguenza, risultando nullo il secondo “movimento”, il calciatore è da considerare rientrato di nuovo tra i tesserati della società Città di Atripalda. In data 9.12.2010 egli è stato svincolato dalla società Real Aiola, che non aveva titolo a procedere in tal senso, in ragione della nullità del richiamato trasferimento del 17.09.2010, a suo favore. Sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 4.02.2011, alla pag. 1689, è stato pubblicato, nell’elenco dei calciatori della società Real Airola medesima, lo svincolo del calciatore in parola. La società Ariano V.U., che ha presentato regolari controdeduzioni al reclamo della società Bisaccese, ha segnalato nel suo atto che, “dopo aver verificato che non esistessero casi di omonimia… tesserati in precedenza a favore della società Real Airola e che, quindi, non potesse sussistere dubbio in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore… ha regolarmente proceduto al tesseramento del calciatore medesimo”. In data 11.02.2011, dunque, la società Ariano V.U. ha tesserato a suo favore il calciatore Ruotolo Francesco, più volte nominato. Nel merito giuridico-sportivo della vicenda, la società Ariano V.U. ha invocato il principio dell’affidamento, nel senso che la pubblicazione del calciatore sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, nell’elenco di quelli svincolati, avesse determinato, nella società Ariano V.U., il convincimento del suo legittimo tesseramento, succedaneo al predetto svincolo. Da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che il programma informatico nazionale, evidentemente lacunoso, ha consentito la registrazione del secondo “movimento definitivo”, innanzi segnalato, ovvero quello del 17.09.2010, a favore della società Real Airola, nonostante esso fosse riferito allo stesso periodo dei trasferimenti (il primo dell’anno sportivo 2010/2011), nel quale rientrava anche il primo “movimento di tesseramento”, a titolo definitivo, ossia quello a favore della società Città di Atripalda Calcio. Deve puntualizzarsi che questo G.S.T. non può che prendere atto della realtà documentale, atteso che, per giurisprudenza – anche sotto questo aspetto – costante ed univoca, l’irregolarità di un tesseramento determina irrimediabilmente la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento medesimo, indipendentemente dalla circostanza che la società, che abbia depositato la relativa richiesta al competente Comitato Regionale, sia, o meno, consapevole dell’irregolarità medesima. Al riguardo, invero, deve precisarsi che ogni società, che proceda ad un tesseramento, deve provvedervi nel rispetto dell’obbligo di diligenza e non può neppure invocare la propria buona fede, o ignoranza delle circostanze di fatto, o di diritto. Tanto premesso, questo G.S.T. dispone di infliggere, a carico della società Ariano V.U., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ex art. 17, comma 5, lettera a), in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, come innanzi motivata, del calciatore Ruotolo Francesco. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Bisaccese, di infliggere, a carico della società Ariano V.U., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ex art. 17, comma 5,lettera a), in ragione della posizione irregolare, agli effetti del
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