COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Trecastagni (Ct) avverso inibizione sino al 31/12/2012 del dirigente Cavallaro Giuseppe – gara Campionato Allievi Regionali/F: Giov. Mascali/Trecastagni del 12/01/2011 – Comunicato Ufficiale 263 SGS del 14/01/2011 Procedimento 165/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Trecastagni (Ct) avverso inibizione sino al 31/12/2012 del dirigente Cavallaro Giuseppe – gara Campionato Allievi Regionali/F: Giov. Mascali/Trecastagni del 12/01/2011 – Comunicato Ufficiale 263 SGS del 14/01/2011 Procedimento 165/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in merito alla sanzione inflitta in primo grado al proprio dirigente e con il quale si chiede la riforma “in melius” del provvedimento nonché l’audizione della società. A sostegno della propria richiesta evidenzia la U.S.D. Trecastagni che il fatto, anche se commesso, non ha prodotto conseguenze di alcun tipo in danno dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, convocata la società appellante alla udienza dibattimentale del giorno 08/02/2011, preso atto che il rappresentante della società ha ribadito quanto già esposto in appello, rileva che quanto esposto nel referto di gara, che gode di fede privilegiata per consolidata norma regolamentare, è chiaro e non si presta ad alcuna censura. Il fatto contestato è stato grave ed è stato equamente derubricato e sanzionato dal Giudce di primo esame. Ciò posto, DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Trecastagni e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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