COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Dil. Riviera dello Stretto (Me) – avverso provvedimenti Giudice Sportivo assunti per la gara a margine riportata. Gara 1^ categoria Play-Off Valle del Mela – Riviera dello Stretto del 08 maggio 2011 – Comunicato Ufficiale 470 LND del 12 maggio 2011 Procedimento 323/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Dil. Riviera dello Stretto (Me) – avverso provvedimenti Giudice Sportivo assunti per la gara a margine riportata. Gara 1^ categoria Play-Off Valle del Mela – Riviera dello Stretto del 08 maggio 2011 – Comunicato Ufficiale 470 LND del 12 maggio 2011 Procedimento 323/A Avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara a margine riportata ha presentato rituale appello la società Pol. Dil. Riviera dello Stretto. La ricorrente nell’ evidenziare la discrepanza esistente fra i rapporti della Terna Arbitrale, che fra l’altro sembrano riportati in “fotocopia”, e quello del Commissario di campo, fa un elenco dei punti contestati a quanto riferito nei suddetti rapporti. Chiede, infine, la revisione dei provvedimenti comminati dal Giudice di primo esame. La Commissione Disciplinare territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito, all’udienza dibattimentale del 24 maggio 2011, il rappresentante della società ricorrente che ha ribadito le tesi sostenute in appello, osserva: preliminarmente va annotato che i rapporti sia dell’Arbitro che dei due Assistenti arbitrali, riportano, tutti e tre le stesse espressioni di riferimento di circostanze interessanti il caso in esame, che permettono di enuclearli non proprio come osservazioni di accertamenti personali diretti. Detta osservazione potrebbe indurre l’Organo Giudicante alla non piena attendibilità dei rapporti di gara stessi. Non vi è dubbio che si è verificato un atteggiamento non proprio regolamentare a carico degli Ufficiali di gara da parte dei tesserati della società odierna ricorrente. In merito va censurata la condotta del calciatore Mangano Francesco che, quale capitano, è investito della responsabilità di quanto posto in essere dai tesserati della propria squadra. Tale funzione è aggravante ai fini di qualsivoglia provvedimento disciplinare. Stessa censura va addebitata ai calciatori De Francesco Giuseppe e Milicia Pietro. Per gli stessi vanno adottati provvedimenti di cui in dispositivo. Per quanto attiene i dirigenti Di Domenico Massimo, Naccari Antonino e l’allenatore Salpietro Giacomo, questo Organo Giudicante ritiene gli stessi meritevoli dei provvedimenti assunti a loro carico in primo esame. Alla luce e in dipendenza di quanto riferito, sia dal Direttore di gara, sia da uno degli Assistenti, e principalmente dal Commissario di campo, si deduce che gli accertamenti soggettivi a carico dei rimanenti tesserati presentano elementi di non completa certezza (vedi espressione nonché tutti gli altri) che inducono questa Decidente a rivedere i relativi conseguenti provvedimenti. Così osservando DELIBERA di confermare i provvedimenti assunti a carico dei dirigenti Di Domenico Massimo, Nuccari Antonino e l’allenatore Salpietro Giacomo; di confermare la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mangano Francesco; di confermare l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) statuita a carico della società odierna ricorrente; di determinare in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Milicia Pietro e De Francesco Giuseppe; di annullare il provvedimento assunto dal Giudice di primo esame a carico dei seguenti calciatori: Bonasera Carmelo, Caristi Andrea, Cavallaro Giovanni, La Vecchia Marco, Naccari Alessio, Panetta Claudio, Picciotto Roberto, Salpietro Enrico, Salpietro Giacomo, Saporoso Stefano, Sciarrone Giuseppe e Simone Alessandro statuendo a loro carico il provvedimento dell’ammonizione con diffida. Tutti i tesserati indicati nella presente delibera appartengono alla società Pol. Dil. Riviera dello Stretto. Si ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti da adottare investendo il competente Organo Tecnico. Per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa.
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