COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Anastasi Lorenzo (Presidente A.S.D. P.G.S. Don Bosco) Società A.S.D. P.G.S. Don Bosco (Cl) Procedimento 133/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Anastasi Lorenzo (Presidente A.S.D. P.G.S. Don Bosco) Società A.S.D. P.G.S. Don Bosco (Cl) Procedimento 133/A Considerato che la Procura Federale con nota 1042 pf 09/10 GS/reg del 04/11/2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b/3 disposizioni generali C.U. 1 del 16/07/2009, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 25 Gennaio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Anastasi Lorenzo la inibizione per mesi uno (1); alla società A.S.D. P.G.S. Don Bosco l’ammenda di €.750,00 (settecentocinquanta)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Anastasi Lorenzo (Presidente A.S.D. P.G.S. Don Bosco) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla società A.S.D. P.G.S. Don Bosco, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.400,00 (quattrocento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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