F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (444) – APPELLO DEL SIG. FABRIZIO BURCHIELLI (dirigente della Soc. AC Pisa 1909 SS Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 60 del 24.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (444) – APPELLO DEL SIG. FABRIZIO BURCHIELLI (dirigente della Soc. AC Pisa 1909 SS Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 60 del 24.3.2011). Con atto del 18 gennaio 2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi la CDT presso il Comitato Regionale Toscana: 1) il sig. Zambarda Gian Matteo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40, comma 3 delle NOIF, ed anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver ottenuto un tesseramento in violazione della normativa federale e per aver partecipato a cinque gare, tutte valevoli per il campionato regionale allievi organizzato dal CR Toscana, pur non avendone titolo perché non in costanza di tesseramento con la società. AC Pisa 1909 SS Srl; 2) il sig. Battini Carlo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40, comma 3 delle NOIF, e art. 10, comma 2 del CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti al tesseramento del calciatore Zambarda Gian Matteo, in violazione della normativa federale; 3) il sig. Burchielli Fabrizio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, commi 2, 6 e 17, comma 8 del CGS, anche ai sensi dell’art. 66, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto cinque distinte nelle gare ufficiali del campionato regionale allievi, girone D, nella stagione sportiva 2009/2010; 4) la società AC Pisa 1909 SS Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati all’epoca dei fatti. La Commissione Territoriale Toscana, con il CU n. 60 del 24 marzo 2011, con l’accordo delle parti, così come previsto ex art. 23 del CGS, ordinava l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Zambarda Gian Matteo, la squalifica per tre giornate; - al Presidente della Società, sig. Battini Carlo, l’inibizione per mesi due; - alla società AC Pisa 1909 SS Srl, l’ammenda di € 1.500,00 e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del campionato allievi regionali nella stagione in corso. La predetta CDT disponeva la chiusura del dibattimento relativamente ai su citati soggetti, che hanno chiesto ed ottenuto la definizione concordata, proseguendo il dibattimento nei confronti del dirigente Burchielli Fabrizio, assente nonostante rituale convocazione. La colpevolezza del Burchielli appariva incontestabile, stante l’assoluta chiarezza del disposto dell’art. 66, comma 4 delle NOIF, e per l’effetto applicava la sanzione, contenuta nei minimi edittali pari ad anni due, così come richiesto dal rappresentante della Procura Federale. Nei termini stabiliti ha proposto impugnazione il sig. Burchielli Fabrizio, con il quale ha chiesto una riduzione dell’entità della sanzione all’inibizione per mesi due, o nella diversa che si dovesse ritenere di giustizia. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto la conferma della sanzione stabilita dalla CDT Toscana, è altresì comparso il sig. Burchielli il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, rileva che il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 18 del CGS, che contempla l’applicazione delle sanzioni in misura graduata commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi, ed ha citato diverse decisioni della CDN che ha applicato sanzioni non corrispondenti al dettato normativo (art. 17 comma 8 del CGS), ponendo a fondamento delle proprie istanze un orientamento giurisprudenziale di codesta Commissione. Infatti la contestazione dell’art. 10, comma 6 del CGS, è espressamente previsto per le ipotesi di false attestazioni intese ad eludere le norme in materia d’ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, mentre nel caso in esame è evidente che non si tratta di falsa attestazione né d’irregolare tesseramento, ma di una ipotesi di irregolarità di trasferimento di un calciatore, comunque italiano. P.Q.M. La CD Nazionale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce l’inibizione del sig. Fabrizio Burchielli a mesi 2 (due). Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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