F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (471) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PERCASSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7885/1118pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (471) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PERCASSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7885/1118pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). Con nota del 21 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito il Sig. Luca Percassi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa nonché la medesima Società, per sentirli rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B), punto VI), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione delle sanzioni della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per entrambi i soggetti deferiti. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti. Il deferimento è fondato. Il procedimento odierno trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre ottobre/dicembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre ottobre/dicembre 2010, su un totale di € 2.230.000,00 di emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 12.723,41 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. In particolare, i bonifici risultano eseguiti in favore dei tesserati Daniele Brignoli, Michele Locatelli, Simone Sangaletti e Riccardo Prisciantelli. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un mero disguido formale, dipeso dalla novità della normativa (che la Società non aveva interesse a disattendere) e dalla esistenza presso il medesimo Istituto di Credito di più conti intestati alla Società. Trattasi, invero, secondo la difesa dei deferiti, di circostanze che non avrebbero disatteso gli obiettivi (controllo del rispetto delle scadenze e garanzia del mantenimento dell’equilibrio finanziario) e la ratio della norma (garanzia della tracciabilità dei pagamenti e trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie). Vi è che il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. La condotta ascritta al Legale rappresentante della Società, pertanto, costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico del Sig. Luca Percassi; ▪ ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it