F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (472) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). (430) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (472) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). (430) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). Con nota dell’11 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito i Signori Antonio Rosati e Eustachio Vincenzo Montemurro, entrambi Legali rappresentanti della Società AS Varese 1910 Spa nella rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, nonché la medesima Società, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VI), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010”; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta ai primi due. Con successiva nota del 21 aprile 2011 i medesimi soggetti sono stati ulteriormente deferiti per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B), punto VI), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta ai primi due. Con memorie in atti, il Sig. Antonio Rosati ha respinto ogni addebito, in quanto riferibili in via esclusiva all’Amministratore delegato Montemurro i fatti contestati. In via subordinata, ha eccepito la irrilevanza dei fatti stessi e, quanto al pagamento degli emolumenti in favore del Calciatore Serrano Gonzales, ha eccepito la inesistenza del fatto in quanto al momento del pagamento questi non era ancora da considerarsi tesserato, essendo intervenuta l’autorizzazione al tesseramento solo con decorrenza 14 gennaio 2011. In via estremamente gradata, ha chiesto applicarsi la sanzione della ammonizione. Il Sig. Monetemurro, a sua volta, mentre ha ammesso la responsabilità esclusiva per i fatti di cui al primo capo di incolpazione, per il secondo capo, ha fatto proprie le eccezioni del Rosati e chiesto il proprio proscioglimento nonché, in via gradata, l’applicazione della sanzione della ammonizione. Tutti i deferiti hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti. I procedimenti oggi riuniti traggono origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per i trimestri luglio/settembre e ottobre/dicembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre luglio/settembre 2010, con riferimento agli emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 110.510,00 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. In particolare, i bonifici risultano eseguiti in favore dei tesserati: Massimiliano Dibrogni; Sean Sogliano; Giuseppe De Luca; Mirko Miceli; Luca Umberto Pompilio; Giuseppe Sannino; Alessandro Scialpi; Paolo Marchi; Matteo Romani; Renan Guilhel Wagner; Devis Mangia; Matteo Momentè; Andrea Aldo Preite; Umberto Cazzola; Mohamed Abdoura Coly; Federico Furlan; Alessandro Gambadori; Francesco Baiano; Bergonsi Edenilson Bergonsi; Stefano Bettinelli; Giorgio Panzarasa; Rodrigo Peters Marques; Pietro Tripoli e Oscar Verderame. Quanto al trimestre ottobre/dicembre 2010, poi, al tesserato Gonzales Serrano risultano corrisposti emolumenti per € 7.269,00 tramite bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. Vi), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. La responsabilità del Sig. Antonio Rosati non è esclusa dal conferimento della delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’Amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro, atteso che tale delega non lo ha spogliato dei poteri connessi alla sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, unico titolare, peraltro, dei poteri di straordinaria amministrazione. Del pari irrilevante è la circostanza che l’autorizzazione a tesserare il calciatore Gonzales Serrano sia pervenuta con decorrenza 14 gennaio 2011, essendo incontestate le circostanze che il pagamento sia comunque avvenuto con riferimento alle prestazioni sportive del medesimo e che la Società abbia imputato tale pagamento agli emolumenti corrisposti ai propri “tesserati”, “lavoratori dipendenti” e “collaboratori addetti al settore sportivo” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. Le condotte ascritte ai deferiti, pertanto, costituiscono violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF e, per quanto detto, delle stesse dovranno rispondere entrambi i deferiti Rosati e Montemurro, attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti. Alla responsabilità dei dirigenti responsabili consegue quella diretta della Società. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico del Sig. Antonio Rosati; ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico del Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro; ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società AS Varese 1910 Spa.
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