F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (432) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 7435/941pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (432) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 7435/941pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). Il deferimento Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i signori Salvatore Gualtieri, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Crotone Srl, Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore delegato e Legale rappresentante della medesima Società, nonché la Società FC Crotone Srl per rispondere: i signori dirigenti della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI), NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti della mensilità di luglio 2010 dovuta ad un suo tesserato; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che i deferiti vengano prosciolti da ogni addebito stante che la corresponsione al solo tesserato Gabionetta dei compensi del mese di luglio 2010 tramite assegno bancario su conto dedicato invece che, come previsto dalle norme, tramite bonifico di conto corrente, sia dipeso esclusivamente dal fatto che la Società, essendo “Sparito” il calciatore – non più presentatosi al ritiro della squadra - non era stata in grado di conoscere il conto corrente su cui operare il bonifico. secondo la difesa, addirittura, al giocatore non sarebbe spettato alcunché dato che il Collegio Arbitrale, adito dal Crotone, con decisione del 22.10.10 aveva addirittura stabilito la sospensione degli emolumenti al giocatore a far data dal 12.8.10 e, successivamente, la Figc, con provvedimento del 23.2.11, aveva poi addirittura revocato il tesseramento del Gabionetta in capo al Crotone. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Salvatore Gualtieri: € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per il Sig. Giancarlo Antonio Martucci: € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per la Società FC Crotone Srl: € 15.000,00 (€ quindicimila/00). Sono comparsi altresì i difensore dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, specificando che il pagamento al proprio tesserato era avvenuto solo perché il su citato arbitrato aveva disposto la sospensione degli emolumenti solo dall'agosto 2010 e, pertanto, si era ritenuto di dover adempiere al versamento relativo al mese di luglio, sia pure senza poter conoscere il conto corrente del Gabionetta. I motivi della decisione Il deferimento risulta fondato. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società FC Crotone Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento del proprio tesserato, Sig. Denilson Martinho Gabionetta, utilizzando un assegno bancario addebitato sul conto corrente corretto indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò tuttavia in contrasto con quanto previsto dall’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF che prevede l'unica forma di pagamento il bonifico sul conto corrente dell'avente diritto. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tale pagamento “anomalo” sarebbe avvenuto eccezionalmente solo per un tesserato e per una sola mensilità - così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC – a causa dell'impossibilità di correttamente operare per la dichiarata mancata conoscenza del conto corrente del calciatore (nel frattempo allontanatosi dalla squadra) stante la mancata fornita prova dell'assoluta impossibilità di pagare tramite bonifico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l’applicazione di sanzioni attenuate. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti Sigg. Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera equo infliggere al Sig. Salvatore Gualtieri l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), al Sig. Giancarlo Antonio Martucci l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), alla Società FC Crotone Srl l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it