F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) E DELLA SOCIETÁ FC MODENA Spa ▪ (nota n. 7439/942pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (470) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) MAURIZIO RINALDI (Vice Presidente con poteri di Legale rappresentanza della Società Modena FC Spa) E DELLA SOCIETÁ FC MODENA Spa ▪ (nota n. 7887/1136pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) E DELLA SOCIETÁ FC MODENA Spa ▪ (nota n. 7439/942pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (470) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) MAURIZIO RINALDI (Vice Presidente con poteri di Legale rappresentanza della Società Modena FC Spa) E DELLA SOCIETÁ FC MODENA Spa ▪ (nota n. 7887/1136pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 aprile 2011 nei confronti di: ▪ Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa, per violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art.85, lettera B) punto 7 NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. ▪ la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4,comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 aprile 2011 nei confronti di: ▪ Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa; Maurizio Rinaldi, Vice Presidente con poteri di Legale rappresentante della Società Modena FC Spa, per violazione di cui all’art. 1, comma 1,CGS in relazione all’art.85, lettera B) punto 7 NOIF, entrambi per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010; ▪ la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta addebitata ai propri tesserati. Ritenuta l’opportunità di riunire entrambi i giudizi per evidente connessione fra gli stessi. Letta la memoria del 20 maggio 2011 e la rettifica del 23 maggio 2011 depositate in atti dai soggetti deferiti con le quali si rappresenta che la Società ha sicuramente agito secondo un principio di buona fede, che i pagamenti non effettuati con il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza sono semplicemente frutto di un errore materiale da parte degli Uffici amministrativi della Società, provocato dal carattere di novità della norma in termini di prima applicazione e che, comunque, i pagamenti sono stati tempestivamente effettuati e l’erroneo sistema di pagamento non ha pregiudicato la relativa tracciabilità. Ritenuto che sulla base di queste considerazioni i soggetti deferiti chiedono il proscioglimento del Presidente Ninetto Sgarbi e del vice Presidente Maurizio Rinaldi (quest’ultimo peraltro sarebbe del tutto estraneo agli adempimenti in questione) e l’irrogazione di una sanzione minima e/o simbolica esclusivamente pecuniaria alla Società. Ascoltato il legale dei soggetti deferiti il quale ha ribadito quanto già esposto nella suindicata memoria. Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Sig. Ninetto Sgarbi; • ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per il Sig. Maurizio Rinaldi; • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Modena FC Spa. Rilevato che i pagamenti effettuati dalla Società Modena FC Spa con un conto diverso da quello ufficialmente riconosciuto costituisce una indubbia violazione dell’art. 85, lett. B) punto 7 delle NOIF non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Considerato che la circostanza che i pagamenti risultano in ogni caso effettuati non può essere preso in considerazione non avendo rilievo con riferimento alla norma violata Ritenuto che, mentre la responsabilità del Presidente Sgarbi appare piena in virtù della carica ricoperta, la responsabilità del vice Presidente Rinaldi va molto attenuata in considerazione del fatto che i poteri allo stesso delegati non risultano sottratti al Presidente e non v’è traccia in atti di comportamenti censurabili tenuti direttamente dallo stesso vice presidente. Ritenuto che alla responsabilità dei dirigenti consegue necessariamente quella della Società ex art. 4,comma 1, CGS. P.Q.M. In accoglimento dei deferimenti, irroga le seguenti sanzioni: • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; • ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) al Sig. Maurizio Rinaldi, vice Presidente; • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società Modena FC Spa.
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