COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ABRIOLA CALCIO CLUB AVVERSO LA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RAMAGLIA LUIGI, PUBBLICATA SUL C.U. N. 74 DEL 2.03.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ABRIOLA CALCIO CLUB AVVERSO LA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RAMAGLIA LUIGI, PUBBLICATA SUL C.U. N. 74 DEL 2.03.2011.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ABRIOLA CALCIO CLUB avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 74 del 2.3.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente della società, signor RAMAGLIA LUIGI, l’inibizione fino al 30.06.2011 per i fatti accaduti nella gara del 27.02.2011 tra l’Abriola Calcio Club ed il Barrata;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ritenuto come la domanda finalizzata all’audizione del dirigente Ramaglia, nonché al confronto con il D.G., non possono trovare accoglimento, la prima ai sensi dell’art. 36 del C.G.S. per essere stato il reclamo inoltrato dalla società con firma del suo Presidente e non direttamente dal richiedente dirigente inibito che, in quanto tale, inabilitato ad essere ascoltato; la seconda in ragione di quanto disciplinato dall’art 34, n.5, del C.G.S.;
Rilevato come, da una approfondita lettura del referto arbitrale e del suo supplemento, sia emerso che il comportamento del Ramaglia Luigi tenuto nei confronti del D.G., benchè assolutamente oltraggioso volgarmente minaccioso non è tuttavia trasceso in episodi di esplicita violanza;
Ritenuto, alla stregua di tanto, come la decisione dal G.S. assunta e con il ricorso in parziale reclamata, pur nella condivisione dell’impianto logico che la sostiene, possa trovare un minimo temperamento in ragione di quanto sopra argomentato e che, pertanto, possa procedersi ad una parziale riforma della decisione stessa;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce l’inibizione comminata al Ramaglia Luigi fino a tutto il 31.05.2011;
• dispone la restituzione della tassa reclamo.
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