COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 3.3.2011 (squalifica del calciatore FEBBRARO Domenico per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111
del 3.3.2011 (squalifica del calciatore FEBBRARO Domenico per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Filogaso – U.S.D. Monasterace del 27.02.2011 risulta che al 22° del II tempo il
calciatore della società reclamante, Febbraro Domenico, dopo essere stato ammonito, metteva una mano sul petto dell’arbitro e con
l’altra faceva il gesto di volerlo colpire con un pugno;
- che la squalifica per cinque gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore in questione (con C.U. n.111 del 3
marzo 2011 del Comitato Regionale Calabria) appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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