COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 118 della societa’ U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 ( squalifica fino al 23/3/2012 del calciatore SIGNORELLO Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 118 della societa’ U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 ( squalifica fino al 23/3/2012 del calciatore SIGNORELLO Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVATO che nella seduta odierna veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara Pro Catanzaro – U.S.D. Petrizzi, disputatasi il 19.03.2011, per la seduta del 2.5.2011; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 02 maggio 2011.
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