COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.120 della Società POLISPORTIVA ICARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 24.3.2011 (squalifica del calciatore ESPOSITO Francesco fino al 31 DICEMBRE 2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.120 della Società POLISPORTIVA ICARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.51 del 24.3.2011 (squalifica del calciatore ESPOSITO Francesco fino al 31 DICEMBRE 2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Icaro 2010 – A.S.D. Cavita Calcio a 5 del 19.03.2011, risulta che al 23° del
II tempo, veniva espulso il calciatore Esposito Francesco della Pol. Icaro 2010 per avere rivolto all’arbitro, dalla panchina,
espressioni offensive.
Il calciatore suddetto, dopo essere rientrato negli spogliatoi, rientrava subito dopo sul recinto di gioco, tentando di aggredire l’arbitro
ma non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti della stessa società che lo bloccavano.
Nel rapporto arbitrale viene precisato che il calciatore in questione veniva fermato quando si trovava ad una distanza dall’arbitro di
circa un metro.
Successivamente, il calciatore Esposito andava a sedersi sugli spalti, da dove proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei
confronti del direttore di gara, prima di essere definitivamente allontanato dai propri dirigenti.
Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, squalificava il calciatore Esposito Francesco fino al 31.12.2011 (cfr. C.U.
n.51 del 24.03.2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
Avverso le sanzioni de quibus propone reclamo la società Polisportiva Icaro, che ricostruisce i fatti verificatisi in maniera diversa da
quella operata dall’arbitro nel suo referto, sostenendo, in sintesi, che il calciatore Esposito Francesco non avrebbe protestato dopo
aver subìto il provvedimento di espulsione e, una volta abbandonato il terreno di gioco, si sarebbe recato sugli spalti, senza che si
rendesse necessario alcun intervento dei dirigenti per allontanarlo.
La Commissione fa presente che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e
privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera
differente da quella effettuata dal direttore di gara in maniera, peraltro, chiara e puntuale.
Relativamente all’entità della sanzione impugnata, si osserva, tuttavia, che la stessa appare esagerata rispetto all’entità ed alle
modalità dei fatti ascritti al calciatore Esposito e, pertanto, deve essere congruamente ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del calciatore ESPOSITO Francesco a tutto il 30
GIUGNO 2011 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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