COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.110 della Società A.S.D. CERZETO K 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 24.02.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sofiota-Cerzeto K 91 del 20.2.2011, penalizzazione di un punto in classifica, inibizione fino al 24 Marzo 2011 del dirigente DOLCE Olga, ammenda di € 75,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.110 della Società A.S.D. CERZETO K 91
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.34 del 24.02.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sofiota-Cerzeto K 91 del 20.2.2011, penalizzazione
di un punto in classifica, inibizione fino al 24 Marzo 2011 del dirigente DOLCE Olga, ammenda di € 75,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che chiede la revoca di tutte le sanzioni e la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
preliminarmente dichiara inammissibile ai sensi dell'art.45 CGS, co.3 lett.b) il reclamo avverso la inibizione del dirigente Dolce Olga,
perché non superiore ad un mese.
Secondo la ricostruzione ufficiale, alla fine del primo tempo l'arbitro notava che i calciatori Chiappetta, Tripicchio e Rania dell'A.S.D.
Cerzeto erano stati iscritti in distinta con le rispettive tessere federali, mentre erano state a lui consegnate tre foto autenticate, che
sembravano irregolari perché sprovviste di timbro.
Decideva, pertanto, di convocare i tre calciatori per accertarsi della loro reale identità e chiedeva ai Carabinieri di identificarli, ma i
tre calciatori avevano già abbandonato il campo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine; quindi la società Cerzeto, per protesta,
decideva di non proseguire la gara.
La società reclamante impugna il provvedimento del primo giudice, eccependo che il riconoscimento era già stato effettuato
dall'arbitro prima della gara a norma di regolamento e che la società Cerzeto non era tenuta a sottostare all'ulteriore identificazione
dei tre calciatori.
Ammette però l'irregolarità fatta per il calciatore Rania Fabrizio, identificato in distinta con tessera federale mentre era stata
consegnata all'arbitro una foto autenticata, ma afferma che per i calciatori Chiappetta e Tripicchio vi erano le tessere federali come
scritto in distinta.
Contestando la ricostruzione dei fatti, sostiene che l'arbitro avrebbe chiamato i Carabinieri quando però il Cerzeto era già rientrato in
campo per riprendere il gioco e che i tre calciatori non erano andati via, ma erano in campo con il resto della squadra e comunque
l'arbitro, rimasto negli spogliatoi, non avrebbe potuto verificare detta circostanza perché non era mai entrato nello spogliatoio del
Cerzeto.
Il Presidente del Cerzeto, poiché l'arbitro non si decideva a richiamare le squadre in campo per riprendere il gioco ed i calciatori
erano infreddoliti, aveva quindi deciso di non riprendere la gara in segno di protesta comunicandolo all'arbitro, che era ancora nel
suo spogliatoio con i Carabinieri.
Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato integralmente il rapporto, spiegando di aver chiesto all'allenatore del Cerzeto di poter
identificare i tre calciatori e che solo a seguito del rifiuto di questi, aveva chiamato i Carabinieri per procedere all'identificazione.
Quando i Carabinieri avevano chiamato i nomi dei tre calciatori per l'identificazione, Dolce Carmine, dirigente del Cerzeto, che nel
frattempo non era rientrato in campo per riprendere il gioco, aveva risposto che i tre erano andati via.
A parere di questa Commissione il reclamo è infondato e va rigettato.
Non trova alcuna giustificazione la decisione della società di abbandonare la gara arbitrariamente e, pertanto, le sanzioni come
sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il reclamo avverso la inibizione nei confronti del dirigente accompagnatore Dolce Olga, ai sensi dell'art.45
CGS, co.3 lett.b);
-rigetta per il resto il reclamo, confermando le sanzioni irrogate dal primo giudice;
-dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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