COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.123 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (ammenda di € 800,00 e diffida, squalifica fino al 30.06.2011 del calciatore RUSSO Marco, squalifica per TRE gare del calciatore GHAZI Youssef, squalifica per SEI gare del calciatore BELLITI Domenico).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.123 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (ammenda di € 800,00 e diffida, squalifica fino al 30.06.2011 del calciatore RUSSO Marco, squalifica per TRE gare del calciatore GHAZI Youssef, squalifica per SEI gare del calciatore BELLITI Domenico). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti e le sanzioni comminate dal primo giudice, con una serie di articolate argomentazioni tra le quali lamenta la mancata applicazione dell'art.14 CGS, che prevede la responsabilità della società ospitante per i fatti violenti dei sostenitori, facendo notare che i presunti episodi di intemperanza si sono verificati all'interno dello stadio di Roseto Capo Spulico (società ospitante). L'eccezione non può trovare accoglimento. Invero, le società sono responsabili per i fatti dei propri sostenitori sia sul proprio campo che su quello della società ospitante, come sancito dall'art.4 del CGS comma 3, che nella specie trova applicazione. Non sembra esservi dubbio riguardo alla riferibilità delle intemperanze alla tifoseria del Trebisacce, che il direttore di gara ha descritto con precisione ed ha confermato davanti a questa commissione, né in reclamo vi sono argomentazioni idonee a confutare la ricostruzione degli atti ufficiali. Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai calciatore Russo Marco e Bellitti Domenico le medesime appaiono eccessive rispetto alla natura, all’entità, alle modalità dei fatti ascritti a carico degli stessi. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce la squalifica nei confronti di RUSSO Marco fino al 30 MAGGIO 2011; - riduce la squalifica inflitta al calciatore BELLITTI Domenico a QUATTRO gare; -rigetta per il resto e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul contro della società reclamante.
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