COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.137 della Società A.S.D. ACCIARELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.132 del 14.4.2011 (squalifica del calciatore AJELLO Guglielmo fino al 30/04/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.137 della Società A.S.D. ACCIARELLO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.132
del 14.4.2011 (squalifica del calciatore AJELLO Guglielmo fino al 30/04/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che la reclamante, in sostanza, non contesta quanto riferito nel rapporto dall’arbitro della gara Acciarello-Real del 10.04.2011,
relativamente ai fatti ascritti all’assistente arbitrale di parte, Ajello Guglielmo, ritenendo, invece, sproporzionata ai fatti verificatisi la
squalifica fino al 30.4.2013 inflitta dal Giudice di I grado al suddetto tesserato (cfr. C.U. n.132 del 14.04.2011 del Comitato Regionale
Calabria).
Questa Commissione ritiene che la sanzione impugnata, effettivamente, non sia congrua, in considerazione della natura, dell’entità e
delle modalità dei fatti riportati dal direttore di gara e, pertanto, ne dispone la riduzione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico dell’assistente arbitrale di parte della società A.S.D.
Acciarello, AJELLO Guglielmo, fino a tutto il 28.02.2012, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società suddetta.
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