COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 145 della A.S.D. GARIBALDINA 1959 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 19.5.2011 (squalifica del calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 31/12/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 145 della A.S.D. GARIBALDINA 1959 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 19.5.2011 (squalifica del calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 31/12/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; rilevato che i fatti accertati dal Giudice Sportivo vanno diversamente valutati poiché è emerso il calciatore Aristodemo Luigi è stato protagonista di un atto di protesta violenta nei confronti dell’arbitro e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione comminata del Giudice di primo grado; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 30 GIUGNO 2012 e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it