COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo USD Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Quintavalle per tre giornate e avverso l’ammenda di € 180,00. Gara Altarese – Albisola del 16.1.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 del 20.1.2011.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 37 - Reclamo USD Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Quintavalle per tre giornate e avverso l’ammenda di € 180,00. Gara Altarese - Albisola del 16.1.2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 41 del 20.1.2011.
• Letto il ricorso proposto dall’USD Altarese 1929 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 41 del 20.01.2011 con riferimento a quanto verificatosi in occasione della gara Altarese-Albisola svoltasi in data 16.01.2011;
• rilevato che i fatti come descritti nel rapporto arbitrale e menzionati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo non possono essere messi in discussione, essendo le censure dell’US Altarese sprovviste di ogni elemento probatorio;
• considerato, peraltro, che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S.;
• valutato che la sanzione dell’ammenda, irrogata a seguito del comportamento dei sostenitori nei confronti dell’arbitro, è stata adeguatamente commisurata all’entità dei fatti e che, pertanto, deve essere confermata;
• valutato, tuttavia, che la sanzione irrogata al calciatore Riccardo Quintavalle non appare congruamente determinata in relazione ai fatti denunciati (comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara);
per questi motivi
la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’US Altarese 1929, modifica la sanzione della squalifica al calciatore da tre a due giornate di gara. Fermo il resto.
Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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