COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo ASD Spotornese Calcio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sulla regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Cengio – Spotornese del 9.2.2011 e avverso la squalifica dl calciatore Nazareno Facciolo per tre giornate. C.U. n. 35 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 - Reclamo ASD Spotornese Calcio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sulla regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Cengio - Spotornese del 9.2.2011 e avverso la squalifica dl calciatore Nazareno Facciolo per tre giornate. C.U. n. 35 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Savona. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo nel quale l’ASD Spotornese impugna la decisione, assunta dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 53 comma 2 delle NOIF, di infliggere alla società la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 e un punto di penalizzazione in classifica oltre alla squalifica per tre giornate del proprio capitano Nazareno Facciolo; motiva il gravame contestando il rapporto dell’arbitro e affermando che la squadra aveva abbandonato la gara solo dopo il triplice fischio di chiusura dell’incontro perciò chiede l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara; • visionati gli atti ufficiali nei quali è riferito, in forma chiara e coerente, il comportamento dell’ASD Spotornese che, in accordo col proprio capitano, ha ritirato la squadra obbligando l’arbitro a concludere anticipatamente la gara al 40° del secondo tempo; • respinte le contrarie eccezioni della reclamante perché in contrasto col resoconto di gara nel quale è riportato che fu proprio il rifiuto a continuare la disputa dell’incontro la causa che ha indotto l’ufficiale di gara a fischiarne in anticipo la fine; • atteso che di conseguenza le difese della reclamante appaiono irrilevanti, stante la prevalenza delle risultanze ufficiali sulle dichiarazioni di parte; • ritenuta appropriata l’applicazione alla fattispecie delle sanzioni di cui all’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. (irrogazione, a carico dell’ASD Spotornese, della punizione sportiva e della penalizzazione di un punto in classifica); • ritenuta altresì equa ed appropriata la squalifica per tre giornate del calciatore Nazareno Facciolo; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it