COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 – Reclamo del signor Domenico Napoli tesserato per la società Cella avverso la propria squalifica fino al 31 Marzo 2016 e della sanzione accessoria dell’inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale con richiesta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a norma e per gli effetti del terzo comma dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Gara Via dell’Acciaio – Cella del 27 marzo 2011 Campionato Prima Categoria.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 05/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 59 - Reclamo del signor Domenico Napoli tesserato per la società Cella avverso la propria squalifica fino al 31 Marzo 2016 e della sanzione accessoria dell'inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale con richiesta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a norma e per gli effetti del terzo comma dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Gara Via dell'Acciaio - Cella del 27 marzo 2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 35 del 31 marzo 2011.
Sulla base del resoconto della gara Via dell’Acciaio – Cella del 27 Marzo 2011, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Domenico Napoli le sanzioni in epigrafe riportate. L’arbitro ha sospeso l’incontro al 45’ del P.T. a seguito dell’aggressione subita dal calciatore che lo ha colpito con un pugno al viso cagionandogli la frattura delle ossa del setto nasale ed un taglio sul labbro superiore.
Ritenendo tali sanzioni ingiuste ed eccessive, Domenico Napoli ne chiede la riduzione adducendo a sua difesa:
assenza di volontà lesiva nel gesto, perché non di un pugno s’era trattato ma di una manata conseguente ad uno scatto d’ira. Espulso per doppio giallo, si era rivolto all’arbitro ricevendone una risposta scortese che ha scatenato la sua reazione;
immediato ravvedimento e tempestive scuse, di cui il giudice sportivo non ha tenuto conto nell’irrogazione della sanzione; eccessività della pena anche in relazione a specifici analoghi fatti puniti con sanzioni meno severe.
Osserva la Commissione Disciplinare come nel resoconto di gara i fatti siano riferiti in forma chiara ed univoca, per cui solo ed esclusivamente a quel documento, assistito per norma da privilegio assoluto, occorre fare riferimento nel giudizio sportivo; il calciatore ha quindi colpito l’arbitro con un pugno al volto e non con una manata come sostenuto al punto A. ed il gesto non solo non ammette dubbi sulla volontarietà di colpire, ma racchiude già in partenza la sua potenzialità lesiva al di là dell’entità del danno procurato a colui che lo ha ricevuto. Parimenti non è consentito, come richiesto dal ricorrente, l’esame di dichiarazioni rilasciate da terzi a trasmissioni televisive o l’escussione di testimoni presenti all’incontro.
Sul punto B. appaiono pienamente condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice nel considerare ininfluenti, ai fini del giudizio sportivo, le scuse ufficiali e tempestive formulate dal calciatore. Quanto alle richieste di cui al punto C., queste vanno respinte perché ogni episodio sottoposto all’esame della giustizia sportiva fa storia a se e non può formare oggetto di comparazione con altri fatti giudicati sulla base di elementi o situazioni diverse.
In merito all’equità delle pene, la Commissione Disciplinare osserva che in sede di giudizio, in mancanza di una previsione sanzionatoria ben definita, la pena va determinata tenendo conto, oltre che del soggetto che ha subito il gesto violento, anche di altri elementi quali i precedenti specifici, la premeditazione, l’impeto dell’azione, le conseguenze riportate a causa del gesto violento ecc.
Alla luce di queste osservazioni appare evidente che il Napoli ha colpito l’arbitro istintivamente quando perse il lume della ragione in occasione della seconda ammonizione. Non vi fu quindi premeditazione, anche se le conseguenze patite dall’ufficiale di gara sono state di tale gravità da giustificare l’irrogazione di una squalifica di lunga durata. Parimenti non può trovare applicazione, al caso di specie, la sanzione accessoria irrogata a’ sensi del comma 3 dell’art. 19 del C.G.S. non potendo ritenersi circostanze aggravanti le non meglio definite minacce e ingiurie all’arbitro e le azioni violente verso un avversario compiute dal calciatore nella precedente e nella corrente stagione, peraltro richiamate dal primo giudice in forma generica senza l’indicazione della misura delle pene e degli estremi del C.U. con il quale è data pubblicità ai fatti. Per poter applicare la sanzione accessoria prevista dall’art. 19 del C.G.S. occorre che il soggetto sia recidivo nella condotta violenta verso l’arbitro.
L’assenza di premeditazione e di precedenti specifici, induce pertanto questa Commissione Disciplinare a rideterminare le sanzioni inflitte in prime cure ed a irrogarle come da dispositivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera:
di ridurre la squalifica del calciatore Domenico Napoli dal 31 Marzo 2016 al 31 Marzo 2015;
di annullare la sanzione accessoria inflitta al calciatore a’ sensi del terzo comma dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.
Accolto il reclamo dispone la restituzione della tassa versata.
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