COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FICULLESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FICULLE IL 19.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FICULLESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FICULLE IL 19.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Polisportiva Ficullese, chiedendo l’annullamento della decisione del G.S., adducendo la mancata violazione di ogni normativa regolamentare sia formale che sostanziale necessaria a pubblicizzare la sanzione a carico del calciatore Testai Francesco. All’udienza in trattazione non era presente l’arbitro. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita. Alla medesima udienza veniva altresì disposta l’acquisizione della dichiarazione da parte della società contro interessata. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli atti ufficiali osserva quanto segue. Risulta circostanza oggettiva e pacifica che la polisportiva Ficullese abbia utilizzato durante la gara del 19.12.2010 contro la Castiglionese Macchie il calciatore Francesco Testaj, non avente diritto a partecipare alla predetta gara, in quanto squalificato con pubblicazione della sanzione comminata nel C.U. n. 59 del 17.12.2010. Devesi ricordare che ai sensi del comma. 3 dell’Art.2 del C.G.S. i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione che, come noto, avviene attraverso l’affissione presso la sede del Comitato Regionale Umbria – F.G.C. - L.N.D. di Perugia che viene poi inviata anche per via telematica. Ciò posto, pur in considerazione della probabile buona fede della società reclamante, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it