COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. D. SCHIAVO – NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 21.11.2010 A SCHIAVO DI MARSCIANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BASIGLINI MATTEO PER TRE GIORNATE DI GARA; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE PAOLUCCI MARIO FINO AL 24/01/2011; – PER AMMENDA DI €.450,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA POL. D. SCHIAVO – NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 21.11.2010 A SCHIAVO DI
MARSCIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BASIGLINI MATTEO PER TRE GIORNATE
DI GARA;
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE PAOLUCCI MARIO FINO AL 24/01/2011;
- PER AMMENDA DI €.450,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la
società reclamante.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto in
merito ai comportamenti posti in essere dal dirigente Paolucci Mario e dal calciatore Basiglini
Matteo nonché in ordine al comportamento del pubblico.
Ciò premesso ritiene questa Commissione che le sanzioni inflitte nei confronti del dirigente e della
società siano congrue e come tali meritevoli di integrale conferma. Ritiene, per contro, equo ridurre
a due giornate la squalifica a carico del calciatore Basiglini Matteo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Basiglini Matteo a due giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione
del G.S.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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