COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILE TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CSD GIOVANILE TODI – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 AD PIAN DI PORTO DI TODI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER AMMENDA DI €.500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILE TODI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CSD GIOVANILE TODI – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 AD PIAN DI PORTO
DI TODI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER AMMENDA DI €.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la
società reclamante.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato il referto ribadendo gli insulti razziali proferiti da n gruppo di
persone che assisteva all’incontro di calcio. Fermo restando la gravità dell’episodio devesi
considerare che i dirigenti della società Giovanili Todi esprimevano le proprie scuse e la propria
solidarietà al calciatore Ouho Gui Dieudonne. La Commissione ritiene pertanto equo ridurre
l’ammenda ad €. 400,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €.
400,00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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