COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 08/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATA IL 18.09.2010 A SAN SISTO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 22.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSI LUCA PER SETTE GARE; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 08/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
REGIONALE JUNIORES “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATA IL 18.09.2010 A SAN SISTO -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 22.09.2010 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSI LUCA PER SETTE GARE;
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.10.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
annullamento e riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara ed il
Presidente della società A.S.D. Nestor Calcio.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione delle parti ed in particolare del direttore di gara ha permesso a questa Commissione di
ricostruire i fatti accaduti al termine della gara medesima. L’arbitro ha ribadito che l’atto posto in
essere dal calciatore Rosi Luca è stato gravemente e reiteratamente offensivo senza essere,
tuttavia, accompagnato da atti di violenza. Tale circostanza induce questa Commissione a ritenere
equa e commisurata ai fatti la riduzione della squalifica al calciatore Rosi Luca a cinque giornate di
gara. Per quanto concerne invece il comportamento del calciatore Virzi Alessandro quest’ultimo si
è reso responsabile di una frase offensiva rivolta all’arbitro, con il che può applicarsi, in riferimento
all’art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S. la riduzione della squalifica a due giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica nei confronti di:
ROSI LUCA a cinque giornate di gara;
VIRZI ALESSANDRO a due giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 08/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATA IL 18.09.2010 A SAN SISTO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 22.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSI LUCA PER SETTE GARE; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER TRE GARE."