COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 197 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COSTANTINO ANTONIO, tess. F.C.D. San Giuseppe Calcio, sig. MARCHETTI ANTONIO, dirigente F.C.D. San Giuseppe Calcio e F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO – S.G.S. – Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
197 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COSTANTINO ANTONIO, tess. F.C.D. San Giuseppe Calcio, sig. MARCHETTI ANTONIO, dirigente F.C.D. San Giuseppe Calcio e F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO – S.G.S. – Campionato Regionale Allievi
Con nota 28,3.2011 n. 6945/1000 il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc. COSTANTINO ANTONIO , della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, e degli artt. 10, comma 6, e 22, commi 3 e 6, del C.G.S., per avere partecipato indebitamente benché squalificato alle gare valevoli per il Campionato Regionale Allievi della corrente stagione sportiva : Audace – San Giuseppe del 19.9.2010, San Giuseppe – Carpineto del 26.9.2010, Libertas Spes – San Giuseppe del 3.10.2010, San Giuseppe – Fiorenzuola del 10.10.2010, Colorno – San Giuseppe del 17.10.2010, San Giuseppe – Gotico Garibaldina del 24.10.2010, Fidenza – San Giuseppe del 31.10.2010, San Giuseppe – Carignano del 7.11.2010, S.Lazzaro Alberoni – San Giuseppe del 14.11.2010, San Giuseppe – Borgonovese del 12.12.2010, Juventus Club – San Giuseppe del 9.1.2011, San Giuseppe - Casalese del 16.1.2011 e Montebello – San Giuseppe del 23.1.2011;
- il sig. MARCHETTI ANTONIO, nella qualità di Dirigente accompagnatore della F.D.C. San Giuseppe Calcio, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, del C.G.S., perché sottoscriveva le distinti delle gare : Audace – San Giuseppe del 19.9.2010, San Giuseppe – Carpineto del 26.9.2010, Libertas Spes – San Giuseppe del 3.10.2010, San Giuseppe – Fiorenzuola del 10.10.2010, Colorno – San Giuseppe del 17.10.2010, San Giuseppe – Gotico Garibaldina del 24.10.2010, Fidenza – San Giuseppe del 31.10.2010, San Giuseppe – Carignano del 7.11.2010, S.Lazzaro Alberoni – San Giuseppe del 14.11.2010, San Giuseppe – Borgonovese del 12.12.2010, Juventus Club – San Giuseppe del 9.1.2011 e Montebello – San Giuseppe del 23.1.2011 ed attestava che i calciatori ivi indicati partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società, senza premurarsi di riscontrare la presenza di eventuali pregresse squalifiche;
- la società F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, il F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ha fatto pervenire una memoria in cui specifica che : 1) il calc. COSTANTINO, appartenente alla soc. A.C. Rottofreno, nella stagione sportiva 2009/2010 ha militato a titolo di prestito nella società Fontana Audax, partecipando al camp.reg.giovanissimi; 2) nelle fasi finali del campionato il calc. COSTANTINO ha ricevuto 2 ammonizioni, che hanno determinato la squalifica per 1 giornata di gara; 3) il calc. COSTANTINO non ha potuto scontare la squalifica nella stessa stagione perchè la soc. Fontana Audax non ha preso parte alle finali; 4) al termine della stagione il calc. COSTANTINO è ritornato all’A.C. Rottofreno; 5) in data 6.10.2010 il calc. COSTANTINO è stato regolarmente tesserato per la F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO; 6) il calc. COSTANTINO, ignorando che nelle fasi finali 2 ammonizioni determinavano 1 giornata di squalifica e non avendo ricevuto da nessuna delle sue precedenti società di appartenenza alcuna comunicazione, non ha riportato la circostanza alla F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO, di conseguenza nè il calciatore, nè l’A.C.Rottofreno, nè la soc.Fontana Audax hanno comunicato la squalifica alla F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO, che ne è venuta a conoscenza solo dal reclamo della soc. Carpaneto. Si dichiara consapevole di essere involontariamente incorsa in uno “spiacevole pasticcio” in totale e assoluta buona fede e chiede la giusta e ritiene dovuta comprensione, in relazione all’attività svolta in 31 anni di appartenenza alla F.I.G.C., nel corso dei quali non ha mai subito sanzioni per fatti estranei alle normali fasi di gioco. Il calc. COSTANTINO, il dirigente MARCHETTI ed il Presidente del F.C.D. SAN GIUSEPPE sono presenti, a seguito di espressa richiesta, all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per anni 2 del calc. COSTANTINO ANTONIO, la inibizione per anni 2 del dirigente MARCHETTI ANTONIO, la penalizzazione in classifica a carico del F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO, di punti 13 nonchè l’ammenda a carico della stessa di € 1.000.
La Commissione,
- letto il deferimento e la memoria depositata dalle parti deferite;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- sentito il Presidente del F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO;
- valutato che i comportamenti messi in atto dalle parti deferite integrino le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerata la giovane età del calc. COSTANTINO (15 anni) nel momento in cui prese parte, nelle file della soc. Fontana Audax alle due gare in cui gli vennero comminate le due ammonizioni, comportanti la squalifica per 1 giornata di gara (a differenza delle normali gare di campionato in cui la squalifica matura dopo 4 ammonizioni), con comprensibile scarsa conoscenza da parte del calciatore dei regolamenti relativi alle gare finali della competizione;
- avuta presente anche la recentissima decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (7 aprile 2011 n. 330 e 331) sulla responsabilità di calciatori di età uguale o simile di quella del calc. COSTANTINO in ordine alla conoscenza delle norme regolamentari;
- visti gli artt. 18 , 19 e 46 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. COSTANTINO ANTONIO la squalifica per 2 mesi, al sig. MARCHETTI ANTONIO, dirigente del F.C.D. San Giuseppe Calcio, la inibizione per anni 1, al F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO la penalizzazione di 13 punti nella classifica della corrente stagione sportiva nonchè l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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