COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 198 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. REINDORF JESSY YAPO, tess. U.S. Comacchio Lidi, sig. FABBIANI PIER LUIGI e BONAMICI FLAVIO, dirigenti U.S. Comacchio Lidi e U.S. COMACCHIO LIDI – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 198 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. REINDORF JESSY YAPO, tess. U.S. Comacchio Lidi, sig. FABBIANI PIER LUIGI e BONAMICI FLAVIO, dirigenti U.S. Comacchio Lidi e U.S. COMACCHIO LIDI – camp. Eccellenza Con nota 16.11.2010 n. 2928/652 il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. REINDORF JESSY YAPO, della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato sei gare (12, 15, 19 e 26 settembre 2010 nonché 3 e 17 ottobre 2010) nelle file della società U.S. COMACCHIO LIDI senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa compagine; - i sigg. FABBIANI PIER LUGI e BONAMICI FLAVIO, della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto 3 distinte gara cadauno in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. REINDORF JESSY YAPO non ne avesse titolo; - la società U.S. COMACCHIO LIDI, per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo, in occasione delle gare Comacchio Lidi – Ozzanese del 12.9.2010, Savignanese – Comacchio Lidi del 15.9.2010, Comacchio Lidi – Il Senio Alfonsine del 19.9.2010, Faenza – Comacchio Lidi del 26.9.2010, Comacchio Lidi – Ribelle del 3.10.2010 e Comacchio Lidi – Copparese, valevoli per il campionato di Eccellenza, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero a soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, le parti deferite hanno fatto pervenire una memoria difensiva in cui dichiarano : 1) in data 11.9.2010 la società inviava al C.R.E.R. la richiesta di tesseramento del calc. REINDORF corredata di certificato di residenza, attribuzione del codice fiscale e documento di identità del calciatore di nazionalità francese; 2) in data 17.9.2010 il C.R.E.R. comunicava alla società di avere provveduto ad inviare l’incartamento alla F.I.G.C. di Roma; 3) in data 20.9.2010, a seguito di telefonata all’Ufficio Tesseramento di Roma veniva risposto di non sapere nulla della richiesta di tesseramento; 4) in data 28.9.2010 veniva eccepito che il passaporto del calciatore non era valido, perchè provvisorio, equivocando sulla posizione di comunitario dello stesso, essendo di nazionalità francese, per il quale si sarebbe dovuta applicare la procedura dello STATUS 20; in data 3.10.2010, anche se non necessario, veniva inviata copia del nuovo passaporto; 5) da allora più nulla sino alla comunicazione del tesseramento in data 26.10.2010. Il comportamento di tutti i deferiti è sempre stato ispirato alla massima buonafede, prova ne sia che, alla fine, il calciatore è stato regolarmente tesserato. Tuttavia, probabilmente a causa dell’equivoco per il quale la federazione riteneva si trattasse, nel caso, di tesseramento di calciatore extracomunitario, la società deferita è stata costretta a subire il ritardo nella conclusione della pratica, per la richiesta di documentazione non necessaria ai fini del perfezionamento della pratica. Pertanto in questo caso è certamente ipotizzabile l’errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all’asserita dichiarazione mendace di cui all’art. 10, comma 6, del C.G.S. In conclusione chiedono : 1) in via principale, il proscioglimento di tutti i deferiti; 2) in via subordinata , l’applicazione della sola sanzione pecuniaria contenuta nei minimi edittali; 3) in ulteriore subordine, essendo quasi al termine del campionato in corso, richiede che la penalizzazione venga fatta scontare nella stagione seguente. E’ presente un rappresentante con delega delle parti deferite, che avevano fatto richiesta di audizione Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per anni 2 del calc. REINDORF JESSY YAPO, la inibizione per anni 2 dei sigg. FABBIANI PIER LUIGI e BONAMICI FLAVIO, la penalizzazione in classifica a carico dell’U.S. COMACCHIO LIDI, di punti 6 in classifica, nonchè l’ammenda a carico della stessa di € 1.500. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - sentito il rappresentante delle parti deferite; - atteso che per i calciatori provenienti da federazioni estere la decorrenza del tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. (art. 46 N.O.I.F.); nel caso del calc. REINDORF dal 26.10.2010 e che, pertanto, nelle gare disputate in precedenza detto calciatore non aveva titolo per prendervi parte; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. REINDORF , dai sigg. FABBIANI e BONAMICI e dall’U.S. COMACCHIO LIDI integrino le violazioni come sopra attribuite, - visti gli artt. 10, comma 6, ultimo capoverso, 18 , 19 e 46 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. REINDORF JESSY YAPO la squalifica per mesi 6, ai sigg. FABBIANI PIER LUIGI e BONAMICI FLAVIO, dirigenti dell’U.S. Comacchio Lidi, la inibizione per anni 1, all’U.S. COMACCHIO LIDI la penalizzazione di 6 punti nella classifica della corrente stagione sportiva nonchè l’ammenda di € 750. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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