• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ;
G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D.
per rispondere:
il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza, avendo espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, sig.
Raffaele Agrò, della gara GUALDO – G.S. VIS CASA DEL DIAVOLO del 14/02/2010;
la seconda, della violazione degli artt.4, comma 2 e 5 del C.G.S., per responsabilità oggettiva
in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio allenatore.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ;
G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D.
per rispondere:
il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza, avendo espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, sig.
Raffaele Agrò, della gara GUALDO – G.S. VIS CASA DEL DIAVOLO del 14/02/2010;
la seconda, della violazione degli artt.4, comma 2 e 5 del C.G.S., per responsabilità oggettiva
in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio allenatore.
FATTO
Con provvedimento nr. 307/1283 pf 09 10/MS/vdb del 09 luglio 2010, ritualmente comunicato alle
parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti
sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza del 07 ottobre 2010 le parti concordavano la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nella
misura di €. 650,00 a carico di ciascuno dei deferiti.
La procedura veniva peraltro rinviata ad altra data.
All’udienza di trattazione dell’16 dicembre 2010 era presente l’Avv. Michele Licata, in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Non erano presenti i deferiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare:
vista la documentazione depositata dal difensore di fiducia dell’incolpato successivamente al 07
ottobre 2010;
considerato l’assenso alla sanzione concordata tra le parti, ribadito dalla Procura Federale nella
seduta odierna;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi ai deferiti le sanzioni concordate ex
art. 23 C.G.S., ovverosia la sanzione dell’ammenda nella misura di €.650,00 ciascuno a carico
dell’allenatore Bazzurri e della società VIS CASA DEL DIAVOLO.
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
i Sigg.ri PIERETTI Matteo, TRASTULLI Ilvano, MORELLI Giacomo, MORELLI Marco,
RICCARDI Riccardo e MASSOLI Giorgio;
le società S.S.D. CASTELLO CALCIO, S.S.D. CERQUETO CALCIO, A.P.D. CORCIANO,
G.S.D. MONTECASTELLI, A.S.D. MONTEFRANCO AMATI ED U.S. MONTEGABBIONE.
per rispondere:
i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione
anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2009 della L.N.D. così come
richiamate al capitolo A4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria
squadra al Campionato Allievi o al Campionato Giovanissimi o al Campionato Juniores”
indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così
come sopra indicato.
F A T T O
Con atto prot. nr. 9218/1745 pf 09/10/ML/reg. datato 08/09/2010, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,
per rispondere delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Michele Licata, in rappresentanza della Procura
Federale, il quale conclude per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inbizione di trenta giorni ai
Presidenti ed ammenda di €. 1.000,00 alle società.
MOTIVI
Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità delle Società sopra citate
relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare l’univoco contenuto della
documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, riferita alla composizione dei
Campionati Allievi o Giovanissimi o Juniores.
Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte delle società deferite, dell’obbligo in
questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere
assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva
2009/2010, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
Emerge quindi sicuramente la violazione, da parte delle suddette società deferite, dell’obbligo in
questione, riferito alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere
assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva
2009/2010, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza attenuante, considerando la
condotta processuale degli incolpati, i quali non si sono presentati all’odierna seduta né hanno
depositato memoria difensiva.
Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei rispettivi Presidenti per
responsabilità diretta, considerato il Campionato di appartenenza nella stagione sportiva
2009/2010 e la sanzione pecuniaria prevista, si ritiene equo infliggere alle medesime la sanzione
dell’ammenda :
€.650,00 [di cui 100,00 a titolo di recideva] alle società S.S.D. CERQUETO CALCIO,
A.P.D. CORCIANO, A.S.D. MONTEFRANCO AMATI ed U.S. MONTEGABBIONE;
€.550,00 alla società S.S.D. CASTELLO CALCIO e G.S.D. MONTECASTELLI;
Nei confronti dei Presidenti delle suddette società viene irrogata la sanzione dell’inibizione di gg.
15 a ricoprire cariche federali in seno alla FIGC.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, applica:
ai Sigg.ri PIERETTI Matteo, TRASTULLI Ilvano, MORELLI Giacomo, MORELLI Marco,
RICCARDI Riccardo e MASSOLI Giorgio, colpevoli delle violazioni contestate e dispone
l’applicazione, rispettivamente, della sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale;
Infligge altresì alle società deferite le seguenti ammende:
€.650,00 [di cui 100,00 a titolo di recideva] alle società S.S.D. CERQUETO CALCIO,
A.P.D. CORCIANO, A.S.D. MONTEFRANCO AMATI ed U.S. MONTEGABBIONE;
€.550,00 alla società S.S.D. CASTELLO CALCIO e G.S.D. MONTECASTELLI
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Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ;
G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D.
per rispondere:
il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza, avendo espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, sig.
Raffaele Agrò, della gara GUALDO – G.S. VIS CASA DEL DIAVOLO del 14/02/2010;
la seconda, della violazione degli artt.4, comma 2 e 5 del C.G.S., per responsabilità oggettiva
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